Decreto per l’attestazione del rischio sismico - Sismabonus

Pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla attestazione del rischio sismico per gli interventi che beneficiano del Sismabonus.

Suggerimento n. 621/41 dell'11 agosto 2020


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il Decreto del 6 agosto 2020, previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77), che regolamenta gli interventi che beneficiano del Sismabonus, aggiornando le modalità per l’attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal DM 7 marzo 2017 n. 65 e dal DM 9 gennaio 2020, n. 24), che reca anche le linee guida per la classificazione sismica (allegato A).

Il provvedimento aggiorna il modello di asseverazione della classe sismica (allegato B del DM 28 febbraio 2017, n. 58), con un nuovo allegato B - classificazione sismica e introduce tre nuovi allegati (allegato 1 - modello SAL, allegato B1 - attestazione del direttore lavori, allegato B2 - attestazione del collaudatore statico).

Le modifiche sono finalizzate a considerare anche gli interventi che non conseguono il miglioramento di una classe sismica e a definire gli adempimenti del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore statico, anche in merito all’attestazione della congruità delle spese sostenute riferite agli stati di avanzamento lavori (SAL) ed al termine dei lavori, nonché il possesso della polizza assicurativa.

In base al nuovo Decreto, il progettista dell’intervento di riduzione del rischio sismico, al fine di consentire l’accesso alle detrazioni d’imposta, dovrà attestare:

  • la classificazione del rischio sismico sismica prima e dopo l’intervento;
  • la congruità dei costi dei lavori, specificandone importo ed il prezzario usato per stimarli;
  • il possesso della polizza assicurativa.

 

Il direttore dei lavori, per i SAL in corso d’opera e per quello finale, dovrà attestare:

  • il possesso della polizza assicurativa;
  • la corrispondenza tra il progetto e l’intervento in corso di realizzazione;
  • la riduzione del rischio Sismico e l’eventuale passaggio di classe per effetto dell’intervento.

 

Il collaudatore dovrà attestare:

  • la congruità dei costi dei lavori, specificando il prezziario di riferimento utilizzato per stimarli;
  • il possesso della polizza assicurativa;
  • la corrispondenza tra il progetto e l’intervento in corso di realizzazione;
  • l’importo del SAL a cui si riferisce l’attestazione, la percentuale sul totale e gli importi dei SAL precedenti.

 


Referenti

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Tags: Edilizia