“Decreto milleproroghe” - Modifiche al D.P.R. n. 462/2001 relativo alla denuncia e verifica periodica degli impianti

Il decreto legge n. 162/2019, convertito con la legge n. 8/2020 (G.U. n. 51 del 29/2/2020) ha apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 462/2001 relativo alla denuncia e verifica periodica degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Suggerimento n. 126/35 del 6 marzo 2020


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 527 del 30 novembre 2016), in base al D.P.R. n. 462/2001, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati nei cantieri per i quali la periodicità è biennale.

Il “decreto milleproroghe”, convertito in legge, ha introdotto il nuovo articolo 7-bis nel D.P.R. n. 462/2001 secondo cui:

 - l’INAIL deve predisporre una banca dati informatizzata delle verifiche, sulla base di indicazioni specifiche che saranno contenute in un decreto ministeriale successivo, da emanare;
 - il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

 

Il fine dei suddetti provvedimenti è ridurre l’elusione, da parte di alcuni datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti, sulla scorta di quanto già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, settore in cui tali provvedimenti sono già stati adottati da tempo (D.Lgs. n. 81/2008, art. n. 71 e D.M. 11/4/2011).

Al fine di coprire i costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche, gli organismi abilitati devono versare all’INAIL una quota del 5% della tariffa applicata. Il tariffario unico nazionale è costituito dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) del 7 luglio 2005, riassunto in tabella.

La comunicazione da parte del datore di lavoro all’INAIL del nominativo dell’organismo incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti deve essere effettuata tramite l’applicativo CIVA, già utilizzato per la presentazione delle denunce degli impianti.

Durante il periodo di aggiornamento dell’applicativo CIVA, la comunicazione può essere inviata via PEC all’unità operativa territoriale di competenza dell’INAIL usando l’apposito modulo predisposto allo scopo. L’elenco degli organismi abilitati è reperibile sul sito del MISE.

Agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione si applicano le novità introdotte dal nuovo art. 7-bis del D.P.R. n. 462/2001, per quanto riguarda le verifiche periodiche biennali. Nulla cambia invece, per tali impianti, circa le modalità di presentazione della denuncia all’ASL/ARPA e successiva omologazione da parte dell’ASL/ARPA stessa.


Referenti

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