Decreto Milleproroghe - Misure di interesse per i LL.PP.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Milleproroghe”: di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il settore dei Lavori Pubblici.

Importante | Suggerimento n.13/2 del 8 gennaio 2016


Sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Le nuove misure sono in vigore dal 30 dicembre 2015.

Riassumiamo, di seguito, le novità più rilevanti per il settore dei lavori pubblici, contenute nell’art. 7; “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”:

ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DEL PREZZO SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Il “decreto del fare” (Dl 69/2013) ha stabilito, in deroga al divieto previsto dall’art. 140 comma 1, DPR 207/2010, la corresponsione obbligatoria, in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione dell’importo contrattuale nella misura del 10% (poi elevata al 20% per il solo anno 2015), da erogarsi entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori come accertata dal responsabile del procedimento.

La misura era stata già estesa a tutto l’anno 2016 dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del precedente decreto “Milleproroghe”, mentre la percentuale pari al 20% dell’importo risultava applicabile solamente fino al 31 dicembre 2015.

Il decreto in esame ha stabilito che la percentuale del 20% continuerà ad applicarsi fino al 31 luglio 2016, data prevista per l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti.

Si ricorda che l’istituto dell’anticipazione del prezzo viene considerata obbligatoria in quanto norma imperativa che in forza del principio dell’eterointegrazione, si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi. (Parere A.N.AC. 25/2/2015 n. AG 18/2015/AP).

QUALIFICAZIONE

Il decreto prevede l’allungamento dei termini per l’applicazione delle misure di qualificazione più favorevoli per imprese. In particolare, si applicherà fino al 31 luglio 2016 la possibilità di documentare i requisiti concernenti la cifra di affari, l’adeguata attrezzatura tecnica e l’organico medio annuo, facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

La misura si applica anche ai progettisti con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

PUBBLICAZIONE BANDI

Rimane, per tutto l’anno 2016, l’obbligo di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara su quotidiani nazionali e locali. L’entrata in vigore della pubblicazione esclusivamente telematica viene infatti rinviata al 1° gennaio 2017.

Ricordiamo che permane anche l’obbligo in capo all’aggiudicatario di rimborsare le spese di pubblicazione alla stazione appaltante che le ha sostenute.

PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA

Si prevedono due proroghe:

- La prima concerne i piani di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici per i quali la legge 13 luglio 2015, n. 107 fissava il termine del 16 gennaio 2016, pena la revoca dei fondi, per la comunicazione da parte degli enti al MIUR delle aggiudicazioni provvisorie. Tale termine slitta al 30 aprile.

- La seconda concerne gli interventi di edilizia scolastica finanziati dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (mutui Bei) il cui termine per l’aggiudicazione provvisoria slitta dal 31 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016.

DISPOSIZIONI NON PROROGATE

Non risulta ad oggi prorogato il termine, scaduto il 31 dicembre 2015, relativo alla disposizione contenuta nell’art. 253 comma 20-bis del D.Lgs 163/2006 che prevedeva, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.225.000,00) il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.

Pertanto, per i bandi pubblicati dal 1° gennaio 2016, le stazioni appaltanti potranno prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale solamente per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro.

 


Referenti

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