Decreto Liquidita’ - Conversione in legge: disposizioni fiscali

Confermata la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio per le imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019; proroga della validità del DURF fino al 30 giugno per i certificati emessi dall’Agenzia delle Entrate fino al 29 febbraio; proroga della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018: queste le principali misure confermate in sede di conversione del Decreto Liquidità.

Suggerimento n. 474/69 del 12 giugno 2020


La legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40 del Decreto Legge 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ha sostanzialmente confermato le misure in esso contenute (vedi ns. suggerimenti n. 264/48 del 9 aprile 2020, n. 269/49 del 10 aprile 2020 e n. 292/51 del 15 aprile 2020), che si riassumono di seguito.

 

Sospensioni dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono confermate le sospensioni dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo d’imposta 2019), beneficiano della sospensione solo se si verifica una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (riferiti al periodo di imposta 2019), la sospensione opera a condizione che la diminuzione, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, sia almeno del 50 per cento.

Per i soli versamenti IVA, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e ai professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché Alessandria ed Asti (queste ultime due aggiunte nell’iter di conversione in legge del decreto) che hanno subito

una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per tutti i beneficiari, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di settembre. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Acconti d’imposta e sanzioni per omesso o insufficiente versamento

Al fine di agevolare i contribuenti la legge di conversione conferma la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.

La scelta di tale metodo, tuttavia, espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Per evitare tale rischio, solo per il periodo d’imposta 2020, è prevista la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato non è inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta incorso.

 

Credito d’imposta sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione

Il credito d’imposta sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta.

 

Trasmissione delle CU e consegna ai dipendenti

Non sono state apportate modifiche ai termini per la consegna delle CU ai dipendenti e per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 ai soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata (differiti entrambi dal 31 marzo al 30 aprile).

Per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.

 

Ritenute nei contratti di appalto e subappalto e validità del DURF

Come è noto gli obblighi di controllo in capo al committente introdotti dall’articolo 4 del D.L.124/2019 non si applicano se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, in alternativa alle deleghe di pagamento, trasmettono al committente un certificato di regolarità fiscale, avente validità di quattro mesi dalla data di rilascio.

In considerazione della situazione di emergenza, la legge di conversione ha confermato la proroga della validità dei certificati di affidabilità fiscale emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa

La legge di conversione proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.

Rispetto alla disciplina originaria prevista dalla Legge di Bilancio 2020, la nuova disposizione consente di effettuare la rivalutazione:

  • nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 (quindi nei bilanci 2020, 2021 e 2022), con uno slittamento di tre esercizi rispetto al termine indicato in origine;
  • per i beni immobili, dispone che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

Si ricorda, inoltre, che per le persone fisiche, il c.d. “Decreto Rilancio” ha prorogato la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, posseduti alla data del 1° luglio 2020. In tal caso, l’imposta sostitutiva, pari all’11% del valore rideterminato, deve essere versata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo). Entro la stessa data deve essere redatta la perizia giurata.

 

Agevolazione “prima casa” e sospensione dei termini

Confermata la sospensione, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini per beneficiare delle “agevolazioni prima casa”. In particolare, la sospensione riguarda:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

E’ inoltre sospeso il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, ai fini della fruizione del credito d’imposta.

 

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione deve essere specificamente indicato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

 

Codice della crisi

Le legge di conversione conferma il rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del DLgs n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La legge di conversione conferma le modifiche all’articolo 17 del DL n. 124/2019, relative al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma, se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).


Referenti

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