“Decreto lavoro” convertito in legge - Le novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro

La legge di conversione del “Decreto lavoro” conferma e introduce modifiche alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Importante | Suggerimento n. 353/56 del 6 luglio 2023


La Legge n. 85 del 3 luglio 2023, di conversione del decreto legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto lavoro"), ha confermato la modifica già contenuta nel medesimo decreto che riguarda la sorveglianza sanitaria.

Il nuovo testo dell'articolo 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 riporta: "Il datore di lavoro (...) e i dirigenti (...) devono nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28".

Le altre modifiche, confermate o modificate in sede di conversione, riguardano i seguenti articoli del Testo Unico sicurezza:

- articolo 21: "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV";
- articolo 25: "Il medico competente (...) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento";
- articolo 25: "Il medico competente (...) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato";
- articolo 37: il nuovo Accordo Stato-Regioni (ancora non emanato) in materia di formazione, disciplinerà "il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa";
- articolo 71: "I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente". Questa modifica riguarda le verifiche obbligatorie sulle attrezzature elencate nell'Allegato VII del Testo unico;
- articolo 72, "Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo";
- articolo 73, "Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro";
- articolo 98, (i requisiti professionali del CSP e CSE) "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009".

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