Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020: versamento delle ritenute fiscali e compensazioni

Affidato al committente il versamento delle ritenute Irpef dei dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore e contrasto alle indebite compensazioni dei crediti: queste le novità di maggior impatto.

Suggerimento n.530/63 del 4 novembre 2019


Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, c.d. “Decreto Fiscale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019), recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, è il primo provvedimento emanato dal Governo nell’ambito della Manovra economico-finanziaria per il 2020 ed è in attesa di iniziare l’iter parlamentare di conversione in legge.

La novità più rilevante riguarda l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di un meccanismo di sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti sia pubblici che privati.

In particolare, in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nei lavori deve essere effettuato dal committente, laddove questi sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi.

L’obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Il meccanismo prevede che almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento mensile delle ritenute dovute (quindi entro l’11 di ogni mese) l’appaltatore/subappaltatore debba:

  • mettere a disposizione del committente la provvista necessaria per effettuare il versamento delle ritenute al suo posto, su specifico conto corrente postale/bancario comunicato dal committente;
  • trasmettere via PEC l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere o servizi affidati dal committente, con dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • i dati del bonifico da cui risulta il versamento della provvista e tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per il versamento delle ritenute.

Il committente che ha ricevuto la provvista:

  • deve eseguire, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, il versamento mediante F24 senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione;
  • ha l’obbligo di comunicare al proprio fornitore l’avvenuto pagamento per suo conto.

Se l’appaltatore/subappaltatore non provvede a rendere disponibili le somme necessarie al versamento o le informazioni necessarie all’effettuazione dello stesso, il committente deve sospendere il pagamento del corrispettivo all’impresa, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Se entro il termine di versamento della provvista l’appaltatore/subappaltatore ha maturato corrispettivi non ancora liquidati, lo stesso può chiedere al committente di decurtare l’importo delle ritenute da quanto a lui dovuto.

Il committente è responsabile per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Qualora il committente non effettui il pagamento, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice deve  comunicare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Dalla scadenza del versamento delle ritenute all’Erario, l’appaltatore/subappaltatore ha novanta giorni di tempo per rendere disponibili le somme necessarie al pagamento comprensive delle sanzioni ed interessi. Superato tale termine, il committente ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori.

E’ introdotta una esimente secondo la quale le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le ordinarie procedure comunicando al committente tale opzione, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento delle ritenute, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

  • risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore ad euro due milioni;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

I requisiti saranno documentati da una certificazione messa a disposizione delle imprese dall’Agenzia delle Entrate, mediante canali telematici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. L’autenticità della certificazione sarà riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico fornito dagli uffici finanziari.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale saranno disciplinati i criteri per il rilascio ed il riscontro della certificazione, nonché le modalità operative di tutta la disposizione normativa.

Da ultimo, il Decreto Fiscale prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possano versare i contributi previdenziali, assistenziali ed i premi assicurativi, mediante la compensazione con propri crediti fiscali, per i dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi per i quali il committente, in qualità di sostituto di imposta, si sostituisce nel versamento delle ritenute fiscali.

*****************

Si segnala che, con comunicato stampa del 22 ottobre u.s., in modo unitario le sigle imprenditoriali, artigiane e le cooperative del settore delle costruzioni (Ance; Anaepa Confartigianato edilizia; Confapi Aniem; Alleanza delle Cooperative italiane – Produzione, Lavoro, Servizi; Assistal; Casartigiani; Claai; Cna Costruzioni; Assoimmobiliare) hanno evidenziato che le misure adottate comportano un ulteriore aggravio burocratico e un pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese.

Il comunicato stampa denuncia la sottrazione di ulteriore liquidità alle imprese che non possono utilizzare l’istituto della compensazione, oltre il fatto che il meccanismo disegnato dalla norma comporta una complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto mettendo così a rischio l’esecuzione dell’intera opera.

Le associazioni hanno pertanto richiesto un immediato ritiro della misura iniqua e dannosa che, così formulata, punisce anche gli operatori sani del settore mettendone a rischio la sopravvivenza.

Inoltre si segnala che le gravi conseguenze per il settore sopra descritte, sono state evidenziate da Ance ai rappresentanti del Governo anche nel corso dell’Assemblea Generale che si è tenuta lo scorso 30 ottobre.

 

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.