Decreto energia - Conversione in legge: novità fiscali

Possibilità di una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi; proroga al 15 ottobre 2022 del termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti, delle opzioni di cessione e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021; rinvio al 15 novembre 2022 del termine per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2022: queste le principali novità fiscali.

Suggerimento n. 313/28 del 4 maggio 2022


Con Legge 27 aprile 2022 n. 34 (pubblicata in G.U. n. 98 del 28 aprile 2022), di conversione del Decreto Energia n. 17/2022 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” sono state introdotte alcune misure di carattere fiscale di particolare interesse per le imprese del settore, che si riassumono di seguito.

 

CESSIONE DEI BONUS EDILIZI

Con una modifica all’articolo 121, D.L. 34/2020, inserita durante l’esame parlamentare del provvedimento, è ora consentita una quarta cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.

In particolare, con riferimento alle comunicazioni di prima cessione del credito/sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre cessioni già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo senza vincoli, e due in ambito “vigilato” cioè soltanto nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), è prevista la possibilità per le banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni consentite, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Tuttavia, si segnala che tale misura non è ancora sufficiente a sbloccare il mercato della cessione dei crediti e, sul tema, sono stati già presentati ulteriori emendamenti normativi che possano permettere alle banche di commercializzare più semplicemente i crediti derivanti dai bonus edilizi.

 

COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Per i soggetti passivi Ires e i titolari di Partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, è prorogato fino al 15 ottobre 2022 il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Per gli altri contribuenti persone fisiche il termine ultimo per l’invio di tali comunicazioni è rimasto confermato al 29 aprile 2022.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Riaperti i termini previsti per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, posseduti al 1° gennaio 2022.

In sede di conversione è stato differito dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva nonché per la redazione/giuramento della perizia di stima.

L’imposta sostitutiva dovuta è versata alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 15.11.2022;
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.

 

I termini di versamento, quindi, sono così individuati:

  • 1° rata, entro il 15 novembre 2022;
  • 2° rata, entro il 15 novembre 2023, oltre interessi del 3% calcolati dal 15 novembre 2022;
  • 3° rata, entro il 15 novembre 2024, oltre interessi del 3% calcolati dal 15 novembre 2022.

 

BONUS PUBBLICITA’

A partire dal 2023 il credito d'imposta pubblicità è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno.

 


Referenti

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