Decreto Direttoriale ANPAL n. 52/2020 - Nuovo incentivo per le assunzioni stabili effettuate nel corso del 2020 - Istruzioni operative INPS

L’Istituto ha comunicato le indicazioni operative per l’applicazione dell’IncentivO Lavoro (“IO Lavoro”) fruibile dai datori di lavoro che hanno assunto o assumono stabilmente, nel corso del 2020, giovani o disoccupati.

Suggerimento n. 829/172 del 29 ottobre 2020


Il Decreto Direttoriale ANPAL n. 52/2020, che ha annullato e sostituito il precedente Decreto Direttoriale n. 44/2020 (v. nostro Suggerimento n. 88/2020), ha introdotto un nuovo incentivo occupazionale denominato “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) destinato alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, assumono persone disoccupate, che non abbiano avuto nessun rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con datore di lavoro che li assume e che siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

a)

età compresa tra i 16 ed i 24 anni;

b)

25 anni di età e oltre che risultino anche privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

 

L’incentivo spetta se la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione è ubicata in una delle Regioni individuate dal citato Decreto (Regione Lombardia compresa), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Il beneficio potrà essere riconosciuto nell’ambito delle risorse complessivamente stanziate, pari ad € 329.400.000,00, di cui € 12.400.000 sono destinati alle Regioni “più sviluppate” tra le quali figura la Lombardia.

Ciò premesso, l’INPS, con la circolare n. 124/2020, ha reso note le istruzioni per la richiesta dell’incentivo attivando il modulo previsto ed illustrando le caratteristiche più importanti del beneficio che provvediamo di seguito a sintetizzare.

 

CONDIZIONI PRELIMINARI

L’incentivo è fruibile nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 per gli aiuti di Stato  - c.d. regime “de minimis (limite massimo di 200.000 euro di aiuti concessi ad un’impresa nell’arco di tre esercizi finanziari) e qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (v. nostro Suggerimento n. 429/2013), da intendersi come un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione in rapporto al numero medio di unità lavoro-anno (U.L.A.) dell’anno successivo all’assunzione; tale incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo agevolato e va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

L’incremento occupazionale netto non è richiesto se le assunzioni sono avvenute a fronte di posti resi vacanti per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

 

RAPPORTI INCENTIVATI

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni avvenute con una delle seguenti tipologie contrattuali tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020:

a)

contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b)

contratto di apprendistato professionalizzante (non sono incentivate le altre tipologie di contratto di apprendistato previste dalla normativa).

 

L’incentivo è riconosciuto anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (ma in caso di successiva trasformazione a tempo pieno l’importo dell’incentivo non verrà incrementato) o in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine. Per tale ultima ipotesi non è richiesto il requisito di disoccupazione.

Sono, viceversa, escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.

 

IMPORTO DELL’INCENTIVO

Premesso che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, tale incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante l’incentivo spetta per i primi dodici mesi rispetto alla durata del contratto (durata massima pari a 3 anni), in caso di durata inferiore all’anno l’incentivo stesso sarà riproporzionato (es. apprendistato professionalizzante di sei mesi - durata minima per legge – l’importo massimo dell’incentivo da riparametrare sarà di euro 4.030,00).

L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022 e la sua fruizione può essere interrotta solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Il beneficio in parola è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (vedi, da ultimo, nostro Suggerimento n. 399/2020) nel limite massimo di un importo di esonero pari ad euro 8.060,00 su base annua, mentre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In particolare, in caso di cumulabilità con il predetto incentivo strutturale la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale sarà pari ad euro 5.060,00 che equivale ad euro 421,66 su base mensile ed euro 13,60 su base giornaliera.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

Per poter fruire correttamente dell’incentivo in parola è necessario: essere in possesso di un DURC in corso di validità; non aver violato le norme a tutela delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e rispettare pienamente il contratto collettivo nazionale e territoriale del nostro settore.

A tali condizioni si aggiunge anche il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ovvero: rispettare eventuali obblighi preesistenti; non violare il diritto di precedenza stabilito da legge o contratto collettivo; non procedere all’assunzione o trasformazione qualora l’azienda abbia in atto sospensioni con intervento degli ammortizzatori sociali salvo che l’assunzione o trasformazione interessi lavoratori inquadrati ad un livello contrattuale diverso dai lavoratori sospesi o da impiegare in un’unità produttiva diversa da quella interessata dalla sospensione.

 

PROCEDIMENTO DI RICHIESTA ED AMMISSIONE

Per conoscere la disponibilità delle risorse i datori di lavoro interessati, prima di effettuare l’assunzione o la trasformazione, devono inoltrare all’INPS un’istanza preliminare avvalendosi esclusivamente di uno specifico modulo telematico denominato “IO Lavoro” disponibile nel sito internet dell’INPS all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo).

Ricevuta la richiesta di prenotazione dell’incentivo l’INPS effettuerà tutti i controlli sul rispetto di dei presupposti e determinerà l’ammontare dell’incentivo spettante, procedendo ad autorizzare le domande in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

A pena di decadenza, entro 10 giorni di calendario dalla ricezione da parte dell’impresa della comunicazione di accoglimento della prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro, ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate prima della messa a disposizione dell’anzidetto modulo di richiesta, se effettuate entro 10 giorni da tale data (ovvero entro il 5 novembre p.v.) saranno elaborate sulla base dell’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive; per le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS rimandiamo alle indicazioni contenute nel paragrafo n. 12 della circolare INPS n. 124/2020.

 

 


Referenti

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