Decreto “Cura Italia” - Conversione in legge: disposizioni fiscali

Confermate, in sede di conversione, le misure contenute nel Decreto “Cura Italia” quali la proroga dei versamenti fiscali e contributivi; il premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la sede; il credito di imposta per interventi di sanificazione e per negozi e botteghe.

Suggerimento n. 363/57 del 5 maggio 2020


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (SO n.16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020), la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd “Decreto Cura Italia”, che ha sostanzialmente confermato le disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel c.d. “Decreto Cura Italia”, di seguito riepilogate.

 

PROROGA VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

I termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti previsti dal testo originario del Decreto Cura Italia sono stati sostanzialmente confermati anche a seguito della sua conversione in legge.

In merito, si fornisce, in allegato, uno schema riepilogativo delle nuove scadenze, che tiene conto anche di alcune proroghe previste dal Decreto Liquidità, in corso di conversione in legge (vedi ns. suggerimento n. 264/48 del 9 aprile 2020).

 

MODELLO 730 E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Per l’anno 2020, il modello 730 e le relative schede per la scelta della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille, potrà essere presentato:

  • entro il 30 settembre (rispetto al previgente 7 luglio) al proprio sostituto d'imposta che intende prestare l'assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre (rispetto al previgente 23 luglio) a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

A partire dal 5 maggio l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione on line le dichiarazioni precompilate.

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Nessuna variazione è stata disposta dalla legge di conversione del c.d. “Decreto Cura Italia”, che ha previsto un premio per i lavoratori dipendenti che a marzo hanno prestato l’attività presso la propria sede di lavoro.

Il premio, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo, deve essere riconosciuto ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente, nell’anno 2019, di importo non superiore a 40.000 euro.

Le somme sono attribuite, in via automatica, dal datore di lavoro, che le eroga con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato in compensazione, con il codice tributo 1699 (vedi ns. suggerimento n. 241/44 del 2 aprile 2020).

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Tale disposizione riconosce alle imprese, solo per il 2020, un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda che l’ambito applicativo del beneficio è stato esteso, dal c.d. “Decreto Liquidità” alle spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (vedi ns. suggerimento n. 269/49 del 10 aprile 2020).

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti da un decreto ministeriale di prossima emanazione.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Confermato anche il credito d’imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe rientranti nella categoria catastale C/1.

Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che sono state sottoposte alle chiusure e alle restrizioni dovute all’esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, non hanno potuto proseguire l’attività nel mese di marzo.

Data la finalità della norma, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha chiarito che il credito d’imposta matura soltanto in seguito all’avvenuto pagamento del canone di locazione.

Rispetto alla norma originaria, con la legge di conversione è precisato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e degli altri componenti negativi del reddito.

 

SOSPENSIONE DEIT TERMINI DELL'ATTIVITA' D'ACCERTAMENTO DEGLI ENTI IMPOSITORI

Confermata la sospensione dall8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, che riprenderanno a partire dal 1° giugno 2020.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, è soppressa la proroga di due anni dei termini di accertamento, relativa agli adempimenti e ai versamenti sospesi dalla norma.

Per quanto riguarda l’attività di riscossione, vengono inoltre confermati:

  • la sospensione dei termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;
  • il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE

Confermata la sospensione d’ufficio, dal 9 marzo, delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie. Sempre dal 9 marzo, inoltre, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni.

Sulla disposizione, si segnala che l’iniziale sospensione d’ufficio, disposta dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è stata prorogata, dal Decreto Liquidità sino all’11 maggio 2020.

 

PROROGA DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE - NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L.

Differito il termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all’esercizio precedente.

 


Referenti

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