Decreto Crescita - Conversione in legge: le novità per l'edilizia

Conferma dell’imposta di registro in misura fissa per l’acquisto di fabbricati da demolire e ricostruire se ceduti entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, estensione del sisma bonus acquisti per gli immobili in zona sismica 2 e 3, introduzione di uno “sconto” corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa per lavori di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico: queste le principali novità per il settore.

Suggerimento n.336/49 del 3 luglio 2019


Il Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58 (Supplemento Ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), in vigore dal 30 giugno 2019, contiene numerose novità di rilevanza fiscale per il settore, di cui alcune aggiunte nel corso dell’iter di conversione in legge, che si riportano di seguito.

 

AGEVOLAZIONI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Sino al 31 dicembre 2021 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni provvedano, alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200.

 

In sede di conversione in legge, è stato inoltre previsto che il beneficio:

  • - si applica alle cessioni esenti da Iva;
  • - è riconosciuto non solo in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione, ma anche qualora siano effettuati sul fabbricato interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza demolizione;
  • - si applica anche qualora il fabbricato abbia raggiunto la classe energetica NZEB –Near Zero Energy Building.

In caso di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, l’agevolazione è riconosciuta a condizione che, entro  dieci anni dall’ultimazione dei lavori, l’impresa di costruzione e di ristrutturazione abbia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui sopra, saranno dovute:

  • - le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte;
  • - gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile.

 

 SISMABONUS ACQUISTI

E’ estesa anche alle zone sismiche 2 e 3, l’agevolazione per l’acquisto di immobili antisismici (c.d. “Sismabonus acquisti”) sino ad ora applicabile solo per la zona sismica 1. La detrazione è riconosciuta all’acquirente nella misura pari al 75% o all’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi) del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Per l’acquirente è possibile cedere la detrazione sotto forma di credito di imposta.

 

 INCENTIVI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

Per gli interventi di risparmio energetico e per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’Ecobonus e al Sismabonus, il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, in alternativa all’utilizzo delle stesse in dichiarazione dei redditi ed alla cessione del credito, per uno “sconto” corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto è rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato mediante compensazione nel modello F24 in cinque quote di pari importo. L’impresa che ha effettuato gli interventi ha facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Le modalità applicative della misura saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto.

Inoltre è introdotta una nuova fattispecie di cessione del credito per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio delle abitazioni per opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, con installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili: in particolare, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell’intervento ha facoltà a sua volta di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni.

 

IMU E TASI

Dal periodo di imposta 2023 è disposta l’integrale deducibilità,  ai fini del reddito di impresa, dell’Imu relativa agli immobili strumentali.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è prevista l’esenzione dalla Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

  

DICHIARAZIONE IMU/TASI

Il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi è posticipato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

 


Referenti

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