Decreto Antifrode - Chiarimenti Agenzia Entrate

Per i bonus diversi dal 110% l’attestazione della congruità delle spese, richiesta per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori: questo il principale chiarimento.

Suggerimento n. 754/95 del 2 dicembre 2021


Come è noto con il Decreto-Legge 11 novembre 2021 n. 157 (vedi ns. suggerimento n. 715/89 del 15 novembre 2021) sono state introdotte misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti di imposta e detrazioni, oltre che prevedere strumenti per potenziare l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione di alcune Faq sul proprio sito internet (vedi ns. suggerimento n. 729/91 del 23 novembre 2021), con circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 ha fornito alcuni chiarimenti che si riassumono di seguito.

 

SUPERBONUS

  • Visto di conformità

L'obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus 110% è stato esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca della detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia dallo stesso presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Si ricorda che, la previgente normativa, limitava il visto di conformità alla sola ipotesi dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Il visto di conformità concerne solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questi casi, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio nell’ipotesi in cui intenda utilizzare in compensazione crediti di imposta per importi superiori a 5.000 euro annui). In tal caso il visto di conformità sull’intera dichiarazione è assorbente del visto da effettuare solo sulla documentazione relativa alla detrazione fiscale.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto Anti-frode). Ciò poiché, in applicazione del criterio di cassa, il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione.

Non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.

Per le società, imprese individuali e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, l’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.

 

  • Asseverazione

L’asseverazione della congruità delle spese, redatta da un tecnico abilitato, dovrà fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020, recante “requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, ma, a fronte della modifica introdotta dal Decreto Antifrode, dovrà attenersi anche ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica.

Al riguardo, la circolare ministeriale precisa che, per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si deve fare riferimento al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Per interventi diversi dall'efficientamento energetico, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico, è possibile utilizzare i prezzari delle regioni e delle provincie autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio o, in difetto, i prezzi di mercato rilevati in base al luogo di esecuzione dell'intervento.

 

  • Cessione rate residue di detrazione non fruite

Poiché l’obbligo del rilascio dell’asseverazione, così come del visto di conformità, era già previsto dal Decreto Rilancio, resta invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi ammessi al Superbonus.

Pertanto, il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al Superbonus ed intende cedere le rate residue non fruite, nelle more dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

 

BONUS DIVERSI DAL 110%: VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE

Per tutti gli altri bonus, diversi dal Superbonus 110%, è introdotto l’obbligo dell’asseverazione della congruità delle spese e dell’apposizione del visto di conformità nel caso in cui il contribuente, anziché usufruire della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, opti per la cessione del credito/sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i nuovi adempimenti sono previsti solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. È inoltre precisato che, per i bonus diversi dal 110%, l’asseverazione può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto Antifrode di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei bonus e ritenuto che, con riferimento alle agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, l’asseverazione della congruità della spesa dovrà riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Si riporta in allegato una tabella riepilogativa delle modifiche intervenute in materia di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per Superbonus e bonus diversi dal 110%.

 

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

Con Provvedimento, Prot. n. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, sono stati definiti i criteri e delle modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate.

 


Referenti

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