Decreto Aiuti bis: Superbonus e cessione dei crediti – Vademecum ANCE

Responsabilità del cessionario solo in caso di concorso in violazione per dolo o colpa grave per l’acquisto di crediti da Superbonus o da bonus minori sorti dopo il 12 novembre 2021: questa la principale novità illustrata nel documento riepilogativo redatto da ANCE.

Suggerimento n. 577/72 del 26 settembre 2022


La Legge 21 settembre 2022 n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022), di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 115/2022 (c.d. “Decreto Aiuti bis”), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, ridefinisce la disciplina del concorso in violazione in merito all’acquisto di crediti da Superbonus o da bonus fiscali ordinari.

La nuova disposizione prevede che:

  • la responsabilità solidale del cessionario è limitata all’ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave (e non più al semplice concorso in violazione);
  • le modifiche normative hanno effetto per i crediti fiscali derivanti sia dal Superbonus (la cui disciplina prevedeva già l’acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione attestante la congruità delle spese) che dai bonus edilizi ordinari;
  • per i bonus edilizi ordinari la novità si applica con modalità diverse a seconda che i crediti siano sorti prima o dopo il 12 novembre 2021 (data a decorrere dalla quale anche per i bonus ordinari sono stati introdotti il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei costi).

In particolare:

  • per i crediti sorti dal 12 novembre 2021, per i quali sono stati già rilasciati il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica;
  • per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, l’automatismo di cui sopra non opera e la responsabilità solidale è addebitata anche senza dolo o colpa grave. In ogni caso, per questi crediti, è ammessa, per il fornitore che ha operato lo sconto in fattura, la possibilità di acquisire “ora per allora” il visto di conformità e l’asseverazione attestante la congruità delle spese, al fine di limitare la responsabilità del successivo cessionario del credito alla sola ipotesti di concorso in violazione con dolo o colpa grave.

Sul tema, ANCE, in accordo con ABI, è intervenuta per chiedere un intervento urgente dell’Agenzia delle Entrate affinché siano forniti nuovi indirizzi operativi e superate le criticità inerenti a specifici indicatori utilizzati per la valutazione della “diligenza” del cessionario nella verifica del credito di imposta acquistato, la cui mancanza configurerebbe la fattispecie di “concorso in violazione”.

Al fine di fornire un quadro generale del regime della cessione del credito, anche alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti bis” e delle numerose ulteriori disposizioni intervenute recentemente, si trasmette Dossier ANCE riguardante i passaggi della cessione del credito, il regime di divieto di cessione parziale del credito, le modalità di compensazione e la responsabilità solidale del cessionario del credito.


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