Data Center: attuazione della legge regionale

Approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia i due provvedimenti attuativi previsti dalla legge regionale che disciplina l’insediamento di nuovi “data center” nel territorio regionale.

Importante | Suggerimento n.461/43 del 23 settembre 2026


Facciamo seguito al Suggerimento n. 395/110 del 29 luglio 2026 per informare i soci che la Regione Lombardia ha approvato due provvedimenti relativi all’insediamento di nuovi data center nel territorio, in attuazione della legge regionale del 3 giugno 2026, n. 11 relativa alle “Disposizioni in materia di insediamento di Centri Dati”. Si tratta della D.g.r. 3 agosto 2026 n. XII/6645, recante la “Definizione delle priorità insediative ed energetico-ambientali dei centri dati, dell’applicazione delle misure premiali e dei contenuti della relazione energetica in base alla legge regionale n. 11/2026 (art. 2 c. 2, art. 3 c. 1 e art. 4 c. 5 e art. 6)” e della D.g.r. 3 agosto 2026 n. XII/6646 recante “Linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni ai Centri Dati della legge regionale n. 11/2026 (art. 4 c. 8)” recentemente pubblicate sul Supplemento Ordinario al BURL 28 agosto 2026 n. 35.

 

D.g.r. 3 agosto 2026 n. XII/6645

Priorità insediative ed energetico-ambientali dei centri dati, applicazione delle misure premiali e contenuti della relazione energetica

Con la D.g.r. 3 agosto 2026 n. XII/6645 si attua quanto previsto dalla L.R. 11/2026:

  • le priorità insediative energetico-ambientali (art. 2 c. 2) e i criteri per verificarne il perseguimento;
  • le modalità applicative delle misure premiali (art. 3, c. 1);
  • i contenuti minimi della relazione energetica di ogni progetto (art. 4, c. 5 e 6).

L’allegato A stabilisce in che modo un progetto di un centro dati può perseguire le priorità insediative, energetico-ambientali e come sono riconosciute le misure premiali, considerando la cumulabilità tra i benefici. In una logica di proporzionalità, a tutte le priorità è data la stessa importanza, perciò, ai fini della graduazione dei benefici, è indicato quante di esse il progetto riesce a soddisfare contemporaneamente.

 

Rigenerazione urbana e territoriale

La prima priorità riguarda la rigenerazione urbana e territoriale.

Il fine è quello di incoraggiare l'insediamento dei centri dati in contesti già urbanizzati, degradati o comunque compromessi dal punto di vista ambientale, piuttosto che su terreni vergini, favorendo al contempo soluzioni che riducano il bisogno di nuove infrastrutture elettriche.

Per dimostrare di soddisfare tale priorità, il proponente può riferirsi a tre situazioni alternative:

  1. area individuata dal Piano di Governo del Territorio comunale come area di rigenerazione;
  2. area classificata come dismessa;
  3. area in condizioni di contaminazione.

È sufficiente che una di queste tre condizioni sia rispettata e si considera verificata quando riguarda, anche da sola, almeno il 75% dell'area interessata dall'insediamento.

Vi è una ulteriore condizione, di natura solo integrativa e non autonomamente sufficiente che consiste nella compatibilità del progetto con le infrastrutture elettriche esistenti o già pianificate (capacità di collegarsi alla rete senza chiedere nuove stazioni della Rete di Trasmissione Nazionale o interventi di potenziamento non ancora programmati da Terna), da documentare con una soluzione tecnica di connessione, gli eventuali atti autorizzativi relativi a stazioni elettriche e una relazione tecnica asseverata.

 

Uso di energia da fonti rinnovabili

La seconda priorità riguarda l'utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale.

Il proponente di sfruttare il più possibile le superfici disponibili nell'area del centro dati - coperture, pensiline, parcheggi, aree libere - per installarvi impianti di produzione da fonti rinnovabili. La verifica avviene rapportando la superficie effettivamente occupata dagli impianti e quella disponibile: si considera soddisfatta la priorità quando questo rapporto raggiunge almeno il 60%, salvo che vincoli tecnici, normativi o amministrativi comprovati impediscano un utilizzo più ampio (nel qual caso le superfici non sfruttate vanno motivate con una relazione tecnica asseverata).

 

Recupero e riutilizzo dell’energia termica di scarto

La terza priorità è quella del recupero e riutilizzo dell'energia termica di scarto, cioè del calore prodotto dal raffreddamento dei server. I requisiti da dimostrare cumulativamente sono:

- quota di calore recuperabile pari almeno al 25% del calore dissipato fino alla fine del 2029, che sale al 35% dal 2030 in poi;

- temperatura del calore di scarto >18°C;

- predisposizione degli impianti per esportare il calore verso le utenze esterne;

- disponibilità di spazi tecnici adeguati all’alimentazione di sistemi di recupero e valorizzazione.

 

Uso della risorsa idrica

La quarta priorità è l'efficienza nell’uso della risorsa idrica.

Il progetto deve escludere di attingere acqua da fonti sensibili come l'acquedotto pubblico, corpi idrici destinati all'uso potabile o irriguo, fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea.

Il progetto deve dimostrare una tra due alternative:

  1. buon livello di efficienza del sistema di raffreddamento, misurato con l'indicatore Water Usage Effectiveness (WUE) (che deve restare sotto 0,2 se si preleva da corpo idrico, o sotto 0,5 se si usano fonti alternative come acque reflue depurate);
  2. impiego di risorse idriche non convenzionali: acque grigie, reflue trattate o sotterranee bonificate, per almeno il 70% del fabbisogno idrico complessivo destinato al raffreddamento.

Dove applicabile, si richiede che le acque utilizzate siano restituite in modo compatibile con sistemi irrigui o ambientali.

 

Le fasce premiali e le misure collegate

Una volta verificato quante di queste quattro priorità il progetto riesce a soddisfare, si determina automaticamente la fascia premiale spettante: chi soddisfa tutte e quattro le priorità rientra nella fascia più alta, che è la A; chi ne soddisfa tre nella fascia B; due priorità danno accesso alla fascia C; una sola priorità porta alla fascia più bassa che è la D.

A ciascuna fascia corrisponde un pacchetto di misure premiali sempre più ampio, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto di quanto ciascuna misura incide sull'azione amministrativa, sull'impiego di risorse pubbliche e sull'assetto urbanistico-territoriale.

Il progetto che ha una sola priorità soddisfatta (fascia D) ottiene la riduzione dei termini procedimentali e l'accesso a protocolli di semplificazione amministrativa: si tratta di misure che hanno un carattere prevalentemente organizzativo, perché accelerano l'istruttoria, senza però ridurne il livello di controllo né attribuire vantaggi economici diretti. Due priorità (fascia C) danno precedenza all'assegnazione di risorse finanziarie regionali, che richiede un livello più elevato di perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto di principi di imparzialità e concorrenza.

Il soddisfacimento di tre priorità (fascia B) determina la riduzione del contributo di costruzione, che essendo un beneficio economico diretto per il proponente, e quindi una minore entrata per la Pubblica Amministrazione, viene riservato solo a progetti che dimostrano un impegno energetico-ambientale già consistente.

Raggiungendo tutte e quattro le priorità (fascia A) si ottiene la deroga sugli standard di parcheggi pertinenziali, giustificata dal fatto che un centro dati richiede comunque una presenza limitata e continuativa di personale, e quindi una domanda di sosta ridotta rispetto a un ordinario insediamento produttivo o direzionale. Rispetto agli ampliamenti di centri dati già esistenti: in questi casi gli indicatori energetici e ambientali, così come la verifica delle priorità, si calcolano sulla quota incrementale di capacità e sui relativi incrementi di consumo, ma la relazione energetica deve comunque rappresentare separatamente sia i valori dell'intero centro dati esistente sia quelli della sola parte in ampliamento sia il contributo incrementale complessivo, poiché è sulla configurazione finale complessiva che si valuta l'accesso alle misure premiali. Infine, l’allegato B della delibera riporta lo schema di Relazione energetica che il proponente deve utilizzare per dimostrare le caratteristiche energetiche ed ambientali dell’intervento e costituisce parte integrante della documentazione progettuale da allegare alle istanze. Il documento è finalizzato a garantire una rappresentazione organica, omogenea e verificabile delle prestazioni energetiche e ambientali del progetto, consentendo al proponente di documentare le soluzioni adottate e all'amministrazione competente di effettuare le necessarie valutazioni istruttorie sulla base di informazioni comparabili e standardizzate.

 

D.g.r. 3 agosto 2026 n. XII/6646

indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni ai Centri Dati della legge regionale n. 11/2026

Con la D.g.r. 3 agosto 2026 n. XII/6646 si attua quanto previsto dall’art. 4, c. 8 della L.R. 11/2026 che ha previsto l’adozione di “Linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni ai centri dati (o data center)”.

Le linee guida (di cui all’Allegato A) sono coordinate con il Decreto-Legge 21/2026 (il cosiddetto "Decreto Bollette"), che ha introdotto un Procedimento Unico per il rilascio delle autorizzazioni ai centri dati, affidandone la gestione all'autorità competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La l.r. 11/2026 ha trasferito tale competenza da Province e Città metropolitana di Milano alla Regione e ha previsto una task force tecnica (con rappresentanti di Regione, ARPA, ATS, ERSAF, Province, Città metropolitana di Milano e ANCI Lombardia) per elaborare le linee di indirizzo tecnico-amministrativo atte a rendere più uniforme e spedita la gestione di questi procedimenti.

La delibera comprende una Parte A, di carattere amministrativo, che disciplina nel dettaglio le fasi del Procedimento Unico e una Parte B, di natura tecnica, che fornisce indicazioni operative su emissioni, serbatoi, acque, suolo, rifiuti e rumore. A conclusione del documento vi è un Allegato 1 con l'elenco indicativo di tutti i titoli abilitativi che possono confluire nel procedimento.

Le linee guida sono entrate in vigore dal 28 agosto 2026, momento a partire dal quale la Regione Lombardia diventa autorità competente per tutte le nuove istanze di realizzazione o ampliamento di centri dati, mentre i procedimenti AIA già pendenti alla medesima data restano di competenza di Città metropolitana di Milano o della provincia territorialmente interessata.

 

Parte A – Indicazioni di carattere amministrativo

Le linee guida danno indicazioni riguardo all’ambito di applicazione e all’individuazione dell’Autorità competente. Per indicare quando un Centro Dati rientra in tale procedimento va considerare la presenza di Gruppi elettrogeni di emergenza e la loro potenza termica nominale complessiva: che determina l'assoggettamento all'AIA e di conseguenza l'applicabilità del Procedimento Unico. Ai fini del calcolo, si sommano le potenze di tutti i gruppi elettrogeni presenti nel sito, anche se non sono usati contemporaneamente o le loro emissioni non confluiscano in un unico camino, purché siano dello stesso tipo costruttivo, con medesimo combustibile o destinati alla medesima forma di energia. Da qui discendono tre casistiche:

  • se la potenza complessiva dei gruppi elettrogeni è inferiore a 50 MWt, il centro dati non è soggetto ad AIA e quindi resta fuori dal Procedimento Unico, dovrà comunque acquisire i titoli settoriali necessari (AUA, titoli edilizi, autorizzazioni per i serbatoi) attraverso le procedure ordinarie;
  • se la potenza è compresa tra 50 e 300 MWt, l'AIA è di competenza regionale e il centro dati rientra nel Procedimento Unico gestito da Regione Lombardia.
  • se la potenza supera i 300 MWt, la competenza è statale (MASE o MIMIT), e lo stesso vale per i centri dati qualificati di interesse strategico nazionale.

Il provvedimento finale del Procedimento Unico vale come autorizzazione complessiva per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio del centro dati, comprese le reti di connessione di utenza di qualsiasi tensione (ma non le cosiddette "opere di rete" che Terna o il distributore individuano nella loro proposta di soluzione di connessione).

Al suo interno confluiscono tutti i titoli abilitativi: tra cui AIA, VIA, autorizzazione paesaggistica, per l'uso delle acque, per le emissioni, verifica di conformità urbanistica - che il proponente deve individuare puntualmente e richiedere esplicitamente nella propria istanza. L'autorizzazione unica non costituisce variante urbanistica, per cui il proponente deve allegare un Certificato di Destinazione Urbanistica che attesti la conformità dell'area. Quanto agli ampliamenti, il Procedimento Unico si applica solo in caso di modifiche sostanziali dell'AIA (secondo la definizione del d.lgs. 152/2006); le modifiche non sostanziali continuano invece a seguire le normative settoriali ordinarie, restando quindi in capo a Provincia o Città metropolitana di Milano, a meno che il Centro dati non sia già dotato di un'Autorizzazione Unica, nel qual caso qualunque modifica dell'AIA, sostanziale o meno, torna di competenza regionale. L'iter del procedimento prevede le seguenti fasi:

-il proponente presenta l'istanza attraverso l'applicativo regionale Bandi e Servizi (BES), operativo dal 1° settembre 2026 (nel frattempo si può procedere via PEC), allegando tutta la documentazione tecnica, l'elenco puntuale dei titoli necessari, la relazione energetica e, ove pertinente, la documentazione per la verifica di VIA che va caricata parallelamente sulla piattaforma nazionale del MASE. Segue una verifica formale di completezza da parte delle amministrazioni coinvolte, da concludersi entro 60 giorni, con possibilità per il proponente di integrare la documentazione entro 30 giorni (pena l'archiviazione dell'istanza). Terminata questa fase inizia a decorrere il termine vero e proprio del procedimento - 10 mesi, prorogabili solo eccezionalmente e per non più di 3 mesi - durante il quale si svolge la Conferenza dei Servizi che acquisisce tutti i pareri necessari, fino al rilascio del provvedimento finale (o all'eventuale preavviso di diniego). Per la gestione del procedimento è istituito lo Sportello Unico regionale "Data Center", istituito presso la Direzione Generale Ambiente e Clima, che si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA Lombardia e di un Gruppo di Lavoro inter-direzionale.

 

Parte B – Indicazioni di carattere tecnico

Emissioni in atmosfera

Il primo tema affrontato dalla parte tecnica è quello relativo ai gruppi elettrogeni di emergenza. Le linee guida distinguono tre modalità di funzionamento:

  • i test brevi (10-20 minuti, a vuoto, con cadenza mensile);
  • i test lunghi (1-4 ore, con carico e attivazione dei sistemi di abbattimento, cadenza annuale);
  • il funzionamento vero e proprio in emergenza, non programmabile né determinabile nella durata.

Per i gruppi elettrogeni nuovi, autorizzati dopo l'entrata in vigore di queste linee guida, vengono fissati limiti emissivi specifici (ad esempio 190 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto, 150 per il monossido di carbonio), da verificare almeno ogni 3 anni durante i test lunghi; per i gruppi esistenti restano validi i limiti già definiti nelle autorizzazioni in essere, salvo riesame in caso di modifiche sostanziali. Le prove vanno concentrate nelle ore centrali della giornata e preferibilmente in estate, non si possono testare più generatori insieme oltre il 20% del totale e se il data center è vicino a altri impianti analoghi (entro 3 km) i calendari di manutenzione vanno coordinati per evitare accensioni sovrapposte.

 

Serbatoi di combustibile

Vista la necessità di stoccare ingenti quantità di gasolio per l'alimentazione di emergenza, il documento dedica ampio spazio alla sicurezza dei serbatoi. Sono richiamati i relativi adempimenti (Relazione di Riferimento AIA se lo stoccaggio supera le 2.500 tonnellate (dimezzate a 1.250 se i serbatoi sono interrati), normativa Seveso sul rischio di incidente rilevante oltre le stesse soglie, autorizzazione al Deposito di Oli Minerali sopra i 25 mc.

 

Relazione energetica, acque, suolo e rifiuti

Le linee guida ribadiscono l'obbligo di allegare una relazione energetica, richiamando gli stessi principi: massimizzazione delle rinnovabili in sito, indicatori di prestazione, studio di fattibilità per il recupero del calore. Sul fronte idrico si ribadiscono gli stessi criteri di esclusione delle fonti sensibili visti nella prima delibera, con l'aggiunta di indicazioni operative sul monitoraggio (almeno due piezometri monte-valle in caso di prelievo da falda) e sulla gestione delle acque di prima pioggia dei piazzali, vista la presenza di serbatoi di combustibile. Per il suolo, qualora l'intervento ricada in aree oggetto di procedimento di bonifica, dovranno essere svolte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di bonifica di cui al Titolo V, parte IV del D.lgs. 152/2006. Per la gestione dei rifiuti in uscita viene fornito un elenco indicativo e non esaustivo delle tipologie di rifiuti tipicamente prodotti dalle attività svolte nei Data Center: elenco pratico delle tipologie tipiche di un data center - RAEE (con attenzione al recupero delle terre rare), olio motore esausto, liquido refrigerante (classificato rifiuto pericoloso), batterie dei dispositivi UPS a fine vita - con l'indicazione di privilegiare, ove possibile, il riutilizzo prima dello smaltimento.

 

Rumore

In tema di acustica (di cui al DPCM 14/11/1997 e linee guida MASE di agosto 2024): il funzionamento ordinario dei data center (senza gruppi elettrogeni in funzione) deve rispettare i limiti di rumore standard e deve essere considerato l'intero ciclo di vita dell'impianto: cantiere, esercizio e dismissione finale.

 

Allegato 1 – Elenco dei titoli compresi nel procedimento

L’allegato 1 consiste in una tabella riepilogativa, indicativa e non esaustiva, che elenca i principali titoli abilitativi che confluiscono nel Procedimento Unico: AIA, verifica di assoggettabilità a VIA o VIA vera e propria, autorizzazione per il deposito di oli minerali, autorizzazione paesaggistica, adempimenti Seveso, titolo edilizio, autorizzazione per la connessione alla rete elettrica (RTN o rete di distribuzione), licenza per l'officina di soccorso presso l'Agenzia delle Dogane, parere dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, eventuale autorizzazione per l'emungimento di acqua di falda e per l'impianto fotovoltaico, oltre all'eventuale titolo per la bonifica (art. 242-ter D.lgs. 152/2006). Per ciascun titolo la tabella indica l'autorità competente e il riferimento normativo, restando comunque a carico del proponente il compito di individuare puntualmente, caso per caso, i titoli effettivamente necessari in base alle caratteristiche specifiche del proprio impianto.

 

Si rendono disponibili a seguire le D.g.r n. 6645/2026 e 6646/2026.

 

Si segnala, inoltre, che è stato organizzato da Ance Lombardia un convegno per il 13 ottobre alle ore 14 (vedi ns. suggerimento n. 462/44 del 23 settembre 2026).


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