Credito di imposta per ambienti di lavoro e sanificazione - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Fornite le istruzioni per utilizzare e cedere i crediti di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Importante | Suggerimento n. 570/83 del 22 luglio 2020


Come è noto il D.L. 34/2020, c.d. “D.L. Rilancio” (vedi ns. Suggerimenti n. 417/2020 e n. 426/2020) ha introdotto:

  • il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120);
  • il credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art.125).

Al riguardo, con Provvedimento Prot. n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 (in allegato) è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per comunicare le spese ammissibili ai crediti di imposta che dovrà essere inviato esclusivamente con l’utilizzo del servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con circolare ministeriale n. 20 del 10 luglio 2020 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e le istruzioni per utilizzare e cedere i crediti d’imposta.

 

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE    
A) Ambito soggettivo    
  Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.    
  La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari: rientrano pertanto nell’ambito soggettivo anche coloro che applicano il regime forfetario e il regime di vantaggio.    
           
B) Ambito oggettivo    
  Le spese che consentono di accedere al credito d’imposta possono essere raggruppate in due categorie:    
  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;    
    Con riferimento alle attività di “sanificazione” deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.        
    L’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile è individuato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).    
  2. quelle sostenute per l’acquisto di:    
     - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;    
     - prodotti detergenti e disinfettanti;    
     - dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;    
      dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.    
           
  Per tali acquisti i soggetti devono conservare la documentazione che attesti la conformità alla normativa europea, laddove richiesta.
   
           
C) Modalità, termini e opzioni di utilizzo
   
  L’ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute, dai soggetti sopra individuati, nell’anno solare 2020, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.    
  La norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
   
  Il limite massimo 60.000 per beneficiario è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili (quindi il credito d'imposta spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro). Diversamente nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.    
  Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:    
  - per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono;    
  - per le imprese individuali, per le società, gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.    
  Il calcolo del credito d’imposta spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, cioè sul solo imponibile, mentre nel caso di IVA indetraibile la medesima va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta.
   
           
  Il credito d'imposta, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, è utilizzabile:
   
  - in compensazione nel modello F24,    
  - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;    
  - o in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.    
  Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa è stata sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta.    
           
           
CREDITO D'IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO    
A) Ambito soggettivo    
  Il credito è riconosciuto per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid 19:    
  - ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 come da tabella riportata nella Circolare 20/E/2020;    
  - alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (indipendentemente dal fatto che svolgano una delle attività aperte al pubblico individuate nell’allegato1).    
  Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo i soggetti in regime forfetario e i soggetti in regime di vantaggio. I soggetti di cui sopra in ogni caso devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili.    
           
B) Ambito oggettivo    
  Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:    
  1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS Co V 2, tra cui rientrano espressamente:    
    - gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché quelli funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività nel rispetto della disciplina urbanistica;    
    - gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (c.d. “arredi di sicurezza”).    
    Tali interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previste dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali    
  2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. “termoscanner”) dei dipendenti e degli utenti.    
    In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata, siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente (ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working).    
           
C) Modalità, termini e opzioni di utilizzo del credito    
  L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro (tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro).    
  La disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020; al riguardo è chiarito che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento della spesa sia avvenuto nel corso dell’anno prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge).    
  Il credito d’imposta è utilizzabile:    
  - in compensazione nel modello F24    
  - o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.    
  Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.    
  Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021, non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure chiesti a rimborso.    
  Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.    
  Il calcolo del credito di imposta spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva, cioè sul solo imponibile, mentre nel caso di Iva indetraibile la medesima va inclusa nel costo fiscale dei beni su cui commisurare il credito di imposta.    
           
           
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO AI CREDITI D'IMPOSTA    
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei suddetti crediti, il Provvedimento Prot. n. 259854/2020 del 10 luglio 2020, ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, con le relative istruzioni (qui in allegato con relativa Guida Agenzia Entrate).    
I soggetti che intendono presentare la comunicazione devono indicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente fino al 31 dicembre 2020. Con una sola comunicazione è possibile richiedere uno o entrambi i crediti d’imposta.    
L’istanza deve essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, utilizzando il servizio web presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i canali telematici Entratel o Fisconline.    
In seguito alla presentazione della Comunicazione, l’Agenzia entro cinque giorni rilascia la ricevuta di presa in carico della richiesta oppure lo scarto, con indicazione delle relative motivazioni.    
Nel periodo in cui è possibile inviare le comunicazioni, il contribuente può:    
- inviare una comunicazione sostitutiva della precedente;    
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.    
           
           
COMUNICAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE    
La comunicazione per accedere al credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.    
L’ammontare massimo del credito di imposta fruibile è pari al credito di imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa delle casse erariali all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.    
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile, alternativamente:    
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;    
- in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia che determina la percentuale di riparametrazione applicabile al credito d’imposta richiesto.    
Il Modello F24 deve essere presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia, utilizzando l’apposito codice tributo che verrà istituito con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.    
           
           
COMUNICAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO    
La comunicazione per accedere al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, con indicazione delle sole spese ammissibili sostenute nel 2020 anche nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020.    
Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.    
Il modello F24 deve essere presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito codice tributo che verrà istituito con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.    
           
           
MODALITA' DI CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA    
Il Provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 stabilisce anche le modalità per la cessione di entrambi i crediti, possibile per i beneficiari sino al 31 dicembre 2021.    
La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e va effettuata:    
- a decorrere dal 1° ottobre 2020, o dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione delle spese, inviata successivamente al 30 settembre 2020 per la cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);    
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fisserà la percentuale che sarà fissata dall’Agenzia delle Entrate per definire l’effettivo ammontare dei crediti spettanti, come precisato sopra, entro il prossimo 11 settembre, in caso di cessione del credito per la sanificazione (art. 125).    
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto (sempre in via telematica all’Agenzia delle Entrate).    
           

 


Referenti

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