COVID-19 e salute e sicurezza sul lavoro - Alcune indicazioni da ATS Milano

Da parte di ATS Milano Città Metropolitana giungono alcune risposte alle domande delle imprese.

Suggerimento n. 65/23 del 26 gennaio 2022


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 20 del 10 gennaio 2022 per condividere le risposte di ATS Milano ad alcuni dubbi applicativi delle aziende in relazione alla situazione COVID-19.

Grazie alla collaborazione con gli Enti di controllo è possibile dare un utile supporto alle imprese in una fase ancora poco chiara; in relazione all'evolversi della pandemia, l’Associazione continuerà a diffondere aggiornamenti.

Le informazioni sotto riportate sono aggiornate a cura di ATS Milano Città Metropolitana al 24 gennaio 2022.

1.  

È possibile l’accesso in azienda dei lavoratori “senza green pass valido” (per ritardi nella ri-attivazione da parte delle strutture pubbliche e quindi “nelle more di ri-ottenerlo”) ma con regolare tampone negativo (alla fine del periodo di isolamento) e benestare al rientro al lavoro da parte del medico competente? Come potrebbe muoversi l’azienda? Basta la comunicazione data dal medico competente?

 

"La situazione sopra descritta è riferita ad un caso positivo (lavoratore contagiato). Poiché il provvedimento di fine isolamento rilasciato da ATS riabilita al rientro in azienda (essendo basato sull’esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato a conclusione del periodo di isolamento), anche in assenza momentanea di green pass aggiornato, il provvedimento di fine isolamento è da ritenersi sufficiente come requisito da esibire. Sarà l’Azienda, all’interno del piano delle misure di contenimento del rischio, che definirà il chi e il come provvederà al controllo del rientro di un caso Covid 19 guarito.

 

Di seguito si riporta la tabella descrittiva del Timing di chiusura isolamento per i casi Covid 19 positivi:

Categoria

Durata minima isolamento dal tampone positivo

- Non vaccinato

Vaccinato con una sola dose

- Vaccinato con 2 dosi da più di 120 giorni

10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

- Vaccinato con 2 dosi da meno di 120 giorni

- Vaccinato con booster

7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

 

Invece, in caso di contatto stretto tempi e modalità di rientro in ambito lavorativo sono definiti nella tabella seguente (Timing chiusura quarantene contatti stretti):

Categoria

Durata minima quarantena dall’ultimo contatto

- Non vaccinato

Vaccinato con una sola dose

Vaccinato con 2 dosi da meno di 14 giorni

10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

14 giorni in assenza test

-Vaccinato con 2 dosi da meno di 120 giorni

7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

- Vaccinato con booster

Vaccinato con 2 dosi da più di 120 giorni

 5 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

14 giorni in assenza test

- Vaccinato con booster o 2 dosi da meno di 120 giorni

- Guarito da meno di 120 giorni

No quarantena.

Auto-sorveglianza per 5 giorni e utilizzo di FFP2 per 10 giorni. Test solo in caso di sintomi

Si ricorda la Circolare Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata": Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia".

2.

Serve sempre un “sms” della ATS per riammettere il lavoratore “post isolamento”? (NB. non sempre risulta attivata la sorveglianza attiva).

Per quanto concerne la riammissione al lavoro di soggetto Covid positivo (caso malato) certamente si, in quanto diversamente non si potrebbe certificare che il caso positivo abbia svolto tutto il percorso di isolamento e si sia successivamente negativizzato. Quindi è necessaria l’acquisizione del provvedimento di fine isolamento rilasciato da ATS.

Solo in casi estremi, qualora ci fossero gravi ritardi nel caricamento dei referti dei tamponi con conseguente ritardo nel rilascio del provvedimento di fine isolamento, così come previsto anche dalla Circolare del Ministero della Salute 15127 del 12.04.2021, la riammissione del caso Covid 19 positivo sarà possibile con:

 - evidenza di esecuzione test di guarigione antigenico o molecolare con esito negativo effettuato a 7/10 giorni dal contagio;

 - provvedimento di inizio isolamento (per esatto conteggio giorni di isolamento);

 - certificato vaccinale per le sole evenienze di riammissione a 7 giorni"

3.

I lavoratori in lavoro agile (5gg su 5, fino al 31 marzo) non sono tenuti all’obbligo di Green Pass?

"No. Come chiarito nelle FAQ aggiornate sul sito del Governo chi lavora sempre in smart-working non dovrà possedere e/o esibire il Green Pass, se non nel momento in cui dovrà accedere al proprio luogo di lavoro. In ogni caso lo smart-working non può essere snaturato e, pertanto, utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass e non dà diritto ad una corsia preferenziale per accedere allo smart-working".

4.

Vale anche per il Super Green Pass (per gli over 50 dal 15 febbraio)?

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022".

5.

Dal 15 febbraio 2022 il lavoratore “over 50” che ha fatto la prima dose del ciclo primario da 15 giorni può accedere essendo in possesso di una certificazione di vaccinazione non valida per il Super green pass?

"Fino al 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati con almeno 50 anni, potranno accedere al luogo di lavoro esibendo la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass), ottenibile anche con un test antigenico rapido o molecolare. Invece a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022 gli stessi dovranno esibire il Super Green Pass, che si ottiene a seguito di vaccinazione o con la guarigione dal Covid. In quest’ultima casistica ricadono anche tutti coloro che compiono i 50 anni tra il 15 febbraio e il 15 giugno 2022. La sanzione in caso di inottemperanza a tale previsione è compresa tra € 600 e € 1.500 €".

Segnaliamo infine che, nella scheda informativa reperibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia, sono riassunte utili informazioni per il rientro nella collettività, valide per tutti i cittadini (ossia non specificatamente riferite al solo ambito lavorativo).

ATTENZIONE

Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi".

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.


Referenti

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Tags: Coronavirus