Corte di Cassazione - Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

Una recente ed importante pronuncia della Suprema Corte torna a trattare l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte delle imprese che svolgono di fatto attività edile, anche se diversamente inquadrate ai fini camerali e previdenziali.

Suggerimento n. 471/95 dell'11 giugno 2020


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020, si è espressa in tema di obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Edile di un'impresa classificata ai fini ISTAT e previdenziali come non edile, che applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del settore commercio.

Riprendendo le conclusioni già emerse nel primo e nel secondo grado di giudizio, anche la Suprema Corte ha confermato che non sussiste alcun automatismo tra il codice statistico assegnato dagli Enti previdenziali - secondo astratte previsioni tipologiche - ed il concreto accertamento dell’attività svolta (in questo caso: progettazione, smontaggio e manutenzione e riparazione di ponteggi), che deve ritenersi appartenente all’area dell’edilizia qualora si tratti di attività ausiliaria a quella edile, in quanto realizzi una funzione accessoria che non avrebbe alcuna utile applicazione se scissa dall’attività resa dal committente. 

A partire dall’esame dell'attività effettivamente svolta dall'impresa, peraltro nell’ambito di un appalto pubblico, e sulla base di elementi documentali inconfutabili, è stato quindi accertato che l'impresa ricorrente svolgesse di fatto attività edile e che, pertanto, ne derivasse l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.

Tenuto conto del principio fissato dalla Corte di Cassazione, che conferma un orientamento già presente nelle recenti comunicazioni del Ministero del lavoro (v. nostro Suggerimento n. 332/2015) e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (v. nostro Suggerimento n. 457/2019), nonché dei possibili riflessi negativi che possono derivare, in tema di regolarità contributiva e di responsabilità in solido, dalla violazione di tale principio, invitiamo le imprese a fare particolare attenzione all’integrale rispetto del contratto collettivo edile, compreso l’obbligo di iscrizione e regolarità nei confronti della Cassa Edile, anche con riferimento ai propri fornitori o subappaltatori che eseguono attività rientranti nell’ambito dell’edilizia.

 


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