Coronavirus - Sospensione dei termini per le procedure di appalto pubbliche

Una Circolare del Ministero delle Infrastrutture chiarisce che le disposizioni del decreto “Cura Italia” aventi ad oggetto la sospensione dei termini si applicano anche alle procedure di appalto disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

Suggerimento n. 216/10 del 26 marzo 2020


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020, in risposta alle numerose richieste di chiarimenti formulate dalle stazioni appaltanti, detta importanti precisazioni in merito all’applicabilità, nel settore dei contratti pubblici, della sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”.

Come noto (vedi nostro suggerimento n. 184/8 del 18 marzo 2020), l’art. 103 del decreto “Cura Italia” dispone la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020.

Con la circolare in esame si precisa che tale sospensione si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

Nella circolare si precisa inoltre come tale interpretazione sia, peraltro, coerente con la ratio legis da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti alle procedure di gara, nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità di “evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”.

Ne deriva che la sospensione nel periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis.

A titolo esemplificativo:

- termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;

- termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi;

- termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”;

- termini stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

 

Si sottolinea, inoltre, che i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Il MIT, ricordando il principio secondo cui la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19, precisa che le pubbliche amministrazioni potranno valutare, comunque, l’opportunità di rispettare i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le varie misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda infine che nessuno slittamento temporale sembra applicabile ai pagamenti dovuti all’appaltatore. Infatti, il comma 4 dell’art. 103 del decreto “Cura Italia” esclude espressamente dalla sospensione dei termini previsti il pagamento, tra gli altri, di “emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo”.

 


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