Conversione in legge del decreto milleproroghe - Misure di interesse per i ll.pp.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge “Milleproroghe”: torna l’esclusione automatica delle offerte anomale

Suggerimento n. 103/6 del 2 marzo 2016


Sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2015 è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Le misure contenute nella legge di conversione sono in vigore dal 27 febbraio 2016.

La novità più rilevante per il settore dei lavori pubblici concerne la possibilità di utilizzare il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale anche per appalti di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria.

Il decreto legge milleproroghe, infatti, nella formulazione originaria, non prevedeva la proroga del termine, scaduto il 31 dicembre 2015, di cui all’art. 253 comma 20-bis del D.Lgs 163/2006 che consentiva, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.225.000,00) il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale. Rimaneva, pertanto, solamente la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire l’esclusione automatica per appalti fino a 1 milione di euro.

Grazie ad un’intensa azione associativa, con la legge di conversione tale meccanismo è ad oggi nuovamente utilizzabile fino al 31 luglio 2016 per appalti di importo superiore al milione di euro, data di entrata in vigore del nuovo codice appalti.

Pertanto, per i bandi pubblicati dal 27 febbraio 2016 le stazioni appaltanti potranno nuovamente prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale anche per appalti di importo superiore ad 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria (euro 5.225.000,00).

 


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