Contributo contrattuale al Fondo Sanedil - Precisazioni

Riepilogo di alcuni aspetti particolari relativi al contributo per il finanziamento del Fondo Sanedil.

Suggerimento n. 802/165 del 20 ottobre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 764/2020, per riepilogare di seguito, anche alla luce di recenti comunicazioni diramate da ANCE e dalla CNCE, alcuni importanti aspetti relativi alla contribuzione contrattuale dovuta al Fondo Sanedil (Fondo Sanitario per i lavoratori Edili).

 1) Come noto, per gli operai e gli apprendisti operai edili, in ragione della piena operatività del Fondo Sanedil a partire da ottobre 2020, il contributo per il Fondo Sanedil passa dallo 0,350% allo 0,600% e, contestualmente, il contributo per previdenze sociali dovuto alla Cassa Edile si riduce dal 2,500% al 2,250%
  Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa delle principali differenze tra i due contributi.

 

 

Contributo Cassa Edile 2,250%

Contributo Sanedil 0,600%

 Ripartizione

5/6 a carico del datore lavoro

1/6 a carico del lavoratore

Interamente a carico del datore lavoro

 Base di calcolo

Paga base di fatto (minimo + eventuale superminimo)

 Ex indennità di contingenza

 Indennità territoriale di settore

Minimo di paga base

Ex indennità di contingenza

Indennità territoriale di settore

 Versamento minimo (minimale)

- - -

120 ore mensili

 

 2) Nelle more dell’iscrizione del Fondo Sanedil all’”Anagrafe dei Fondi sanitari”, per quanto riguarda il regime fiscale, i datori di lavoro devono continuare, fino alla data della suddetta iscrizione, ad includere il contributo Sanedil fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF e delle relative addizionali; una volta effettuata l’iscrizione (di cui daremo tempestiva comunicazione), potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima di tale data, a seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l’anno precedente, da effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
  Per quanto attiene al regime contributivo, confermiamo che il contributo Sanedil deve essere assoggettato al contributo INPS di solidarietà del 10%, di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, indipendentemente dal requisito della suddetta iscrizione (v. nostro Suggerimento n. 172/2019).
  Quanto sopra indicato circa i regimi fiscali e contributivi applicabili vale anche per gli impiegati e gli apprendisti impiegati, fermo restando che per tali lavoratori resta invariata l’aliquota del contributo Sanedil in misura pari allo 0,26% (senza minimale), da applicare sulle seguenti voci retributive: stipendio minimo mensile, ex indennità di contingenza e premio di produzione (v. tabella aggiornata a settembre 2020).

 


Referenti

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