Contratto collettivo provinciale 19 dicembre 2017, integrativo del Contratto collettivo nazionale 1 luglio 2014
Sottoscritto il nuovo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Suggerimento n.577/62 del 22 dicembre 2017
Il giorno 19 dicembre 2017 tra Assimpredil Ance e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza sono state sottoscritte le intese di rinnovo degli accordi 22 dicembre 2011, riguardanti gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Per la prima volta, alle trattative ed alla sottoscrizione degli accordi hanno partecipato anche le rappresentanze territoriali datoriali dell’Artigianato.
Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, i nuovi accordi territoriali avranno decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza il 31 dicembre 2019.
Le parti stipulanti, preso atto che l’andamento del settore, pur in presenza di timidi segnali di ripresa, non presenta dati in consolidata controtendenza rispetto alla rilevante flessione riscontrata negli ultimi anni, nonché al fine di un rilancio del contratto collettivo edile, hanno ritenuto, da un lato, di contenere, per l’intero periodo di vigenza del contratto collettivo provinciale (c.c.p.l.), gli adeguamenti salariali, riconoscendo solamente un contenuto incremento delle indennità di trasporto e mensa, e, dall’altro lato, di prevedere, per il medesimo periodo, forme di premialità per le imprese, miranti a ridurre ulteriormente i costi per le aziende regolari, virtuose e/o comunque meritevoli.
In tale ottica, le intese prevedono altresì che, per il periodo precedente la data di entrata in vigore degli accordi 19 dicembre 2017, non sia dovuto alcun riconoscimento economico aggiuntivo.
Da notare che il costo del lavoro, a seguito degli incrementi salariali di cui sopra e senza tener conto delle premialità per le imprese, comporta un aumento rispetto all’anno 2017 dello 0,94%, ma addirittura una riduzione dello 0,14% se raffrontato con quello in vigore alla scadenza del precedente contratto collettivo provinciale (31 dicembre 2013). Ciò in quanto, pur essendo intervenuti gli aumenti salariali previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale (1° luglio 2014), nel frattempo - a seguito anche della costante azione di ANCE e di Assimpredil Ance - sono stati ridotti gli oneri contributivi INPS e Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza a carico delle imprese edili.
Inoltre, per il periodo 2015 - 2017 la negatività dell’andamento del settore sul territorio non ha consentito il riconoscimento dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), essendo risultati negativi tutti gli indici.
In estrema sintesi e con riserva di illustrare ed approfondire in prossimi incontri il contenuto degli accordi in oggetto, le principali novità sono le seguenti.
Con decorrenza 1° gennaio 2018:
- indennità trasporti operai: da € 3,26 ad € 4,26 al giorno;
- indennità sostitutiva mensa operai: da € 8,76 ad € 9,06 al giorno;
- indennità trasporti impiegati: da € 65,49 ad € 81,56 al mese;
- indennità sostitutiva mensa impiegati: da € 140,79 ad € 145,61 al mese.;
- riduzione dallo 0,20% allo 0,18% del contributo per il “Fondo per la sicurezza”, versato dalle imprese alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Per gli anni 2018 e 2019:
A) secondo una specifica e dettagliata regolamentazione dettata dall’accordo, per la cui attuazione pratica dovrà altresì essere predisposta un’apposita modulistica, con riferimento alle sole imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni al momento della domanda ed in regola con i relativi versamenti:
- una “premialità per la sicurezza”, corrispondente ad uno sconto contributivo variabile da € 400,00 ad € 600,00, a seconda delle dimensioni dell’impresa;
- una “premialità per lo sviluppo e l’innovazione”, corrispondente ad uno sconto contributivo variabile da € 500,00 ad € 900,00, a seconda delle dimensioni dell’impresa.
L’accordo prevede espressamente la cumulabilità delle due tipologie di premialità in capo alla singola impresa, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascuna di esse, nonché alcune ipotesi di cumulabilità nell’ambito del medesimo tipo di premialità;
B) per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e in regola con i versamenti, presso le quali - nel corso del periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019 - sia eletto o designato, anche a seguito di scadenza naturale del precedente incarico, il rappresentante aziendale per la sicurezza nel rispetto delle modalità definite nell’accordo:
- una premialità corrispondente ad uno sconto contributivo pari ad € 600,00, per ogni singola impresa, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati, cumulabile con le premialità di cui al punto A.
Provvediamo ad allegare alla versione telematica del presente Suggerimento il testo degli accordi.
Con successive comunicazioni saranno resi noti luoghi e date degli incontri informativi sul contratto rinnovato e verranno trasmesse le nuove tabelle paghe e dei costi della manodopera.