Contratti pubblici: in vigore il nuovo Casellario Informatico

E’ entrato in vigore il nuovo Regolamento dell’ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici. Di particolare interesse: gli obblighi di comunicazione all’Anac da parte dell’operatore economico e le novità sulla possibilità di visionare il Casellario di tutti i partecipanti ad una procedura di gara.

Suggerimento n. 353/15 del 18 luglio 2018


Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28.06.2018, è stata pubblicata la Delibera 6 giugno 2018 recante "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 29 giugno 2018, disciplina le segnalazioni al Casellario ad opera di Stazioni appaltanti, SOA e Operatori economici nonché il procedimento di annotazione e le procedure di aggiornamento dello stesso, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Di seguito i passaggi di maggiore interesse per gli operatori economici.

 

1. ARTICOLAZIONE DEL CASELLARIO

Il Casellario Informativo è articolato in tre sezioni distinte, in base al livello di accessibilità. Tali sezioni contengono i dati degli operatori economici che partecipano alle pubbliche gare.

 

Sezione A: area pubblica

 La sezione A è dedicata alle certificazioni rilasciate dalle SOA agli operatori economici e contiene le relative attestazioni con tutti i dati ivi contenuti, quali data di rilascio del certificato, ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione, dati dell’o.e., categorie e importi della qualificazione conseguita, soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’impresa e direttori tecnici.

Accessibilità: tale Sezione è ad accesso pubblico.

 

Sezione B: area riservata alle stazioni appaltanti e alle SOA

In questa Sezione trovano spazio tra le altre notizie:

  • tutte le informazioni e i dati utili per verificare la sussistenza in capo all’operatore economico, dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 D.Lgs. 50/2016, con le specifiche di cui alle Linee Guida ad esso dedicate;
  • le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all’articolo 89 D.Lgs. 50/2016;
  • i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 decreto 81/2008 (lavoro irregolare, nonché gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come individuate nell’Allegato I del citato Decreto);
  • i provvedimenti sanzionatori adottati dall’Autorità, anche se già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare;

         Nella Sezione B trovano spazio anche tutte le notizie che riguardano l’attività di attestazione Soa e nello specifico:

  • la perdita dei requisiti di qualificazione, che dia luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici;
  • la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale;
  • la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell’attestazione Soa;
  • i certificati dei lavori utili al conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Accessibilità: a tale Sezione possono accedere esclusivamente le stazioni appaltanti e le SOA.

 

La più importante novità consiste nella possibilità per l’operatore economico di accedervi:

a) al fine di visionare la propria posizione, esclusivamente per gli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione;

b)   al fine di visionare la posizione di tutti i partecipanti ad una procedura di gara. In questo caso l’accesso è consentito esclusivamente all’o.e. che ha presentato offerta, nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016.

L’Autorità prevede una modalità di accesso dell’o.e. al Casellario tramite procedura telematica gestita dall’Autorità stessa. Nelle more che tale procedura venga avviata, risulta ammissibile l’accesso mediante presentazione di istanza all’ufficio competente, ma solamente per visionare la propria posizione nel caso di provvedimento di annotazione.

 

Sezione C: area riservata all’Autorità

In tale Sezione si raccolgono i dati utili per lo svolgimento da parte dell’Autorità, dell’attività di vigilanza e controllo. In particolare tale Sezione contiene le relazioni dettagliate sul comportamento degli operatori economici e dei subappaltatori ai fini del Rating di impresa.

In tale Sezione si raccolgono anche tutta una serie di dati trasmessi dalle SOA quali cifra di affari, costo del personale, elenco attrezzatura tecnica etc., nonché le informazioni cancellate dall’area B a seguito dell’intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del termine interdittivo.

Accessibilità: la Sezione C è ad accesso riservato all’Autorità.

 

2. PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DAGLI O.E.

Nel Regolamento, rinviando alla Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, che ha delineato i contenuti delle annotazioni da inserire nel Casellario e i relativi modelli di comunicazione, si confermano gli obblighi informativi noti a carico degli operatori economici, già vigenti con il precedente Codice, le cui violazioni, comportanti la mancata o ritardata segnalazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, causano l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore economico resosi responsabile di tale omissione o ritardo, ai sensi dell’art. 213, comma 13 D.Lgs 50/2016.

Si confermano, quindi gli obblighi di comunicazione da parte dell’o.e. all’Anac, ed in particolare delle informazioni di seguito indicate:

a. notizie relative alle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto incidenti sui requisiti di ordine generale (articolo 80 D.Lgs 50/2016), ela variazione della rappresentanza legale;

b. con riferimento alla perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità dell’attestazione, la variazione della direzione tecnica;

c. notizie relative ai trasferimenti aziendali (cessione d’azienda o di un suo ramo, affitto d’azienda o di un suo ramo, conferimento d’azienda o di un suo ramo, donazione d’azienda o di un suo ramo, scissione, fusione per unione o per incorporazione)

Entro 90 giorni dalla comunicazione dell’o.e., l’Anac inserisce l’annotazione nel Casellario, previo invio di comunicazione all’o.e. nella quale è indicato il testo dell’annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione.

 

3. PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE STAZIONI APPALTANTI

Il Regolamento si occupa anche di delineare le varie fasi del procedimento di annotazione sul Casellario delle informazioni riportate dalle stazioni appaltanti, nei confronti di un o.e., concernenti le esclusioni dalle gare ovvero fatti emersi durante la fase di esecuzione del contratto.

Entro 30 giorni, decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento del fatto, le stazioni appaltanti sono obbligate, pena procedimento sanzionatorio, a comunicare all’Autorità i fatti sopra indicati.

Entro i successivi 90 giorni viene avviato il procedimento.

La comunicazione di avvio del procedimento viene inviata all’operatore economico, contenente l’invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva. Risulta inoltre possibile richiedere l’audizione presso l’Autorità.

Il procedimento si concluderà entro il termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, con l’invio ai soggetti interessati della comunicazione di conclusione del procedimento che conterrà il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario.

 

4. DURATA DELLA PUBBLICAZIONE NEL CASELLARIO DELLE ANNOTAZIONI

Le informazioni contenute nel Casellario Informatico sono detenute stabilmente dall’Autorità.

Il termine di durata delle annotazioni a far data dalla prima pubblicazione è pari a:

  • 5 anni per le annotazioni relative i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche;
  • 10 anni per le annotazioni prive di carattere interdittivo.

 


Referenti

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