CILA Superbonus: novità per gli interventi e nuovo modulo unificato

La legge 108/2021 di conversione del DL Semplificazioni introduce alcune novità per gli interventi in Superbonus, attuabili con CILA e per cui vige il nuovo modulo unico CILAS.

Suggerimento n. 578/56 del 14 settembre 2021


Con la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto legge Semplificazioni 31 maggio 2021, n. 77, che è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 alla GURI 30 luglio 2021, n. 181 ed è in vigore dal 31 luglio 2021, sono state introdotte alcune importanti novità in tema di Superbonus, con particolare riferimento agli aspetti procedurali collegati alla CILA.

La norma ha carattere “speciale”, in quanto prevale sia sulla disciplina statale che su quella regionale e locale, comprese le indicazioni della modulistica per la presentazione della pratica.

 

Novità per l’autorizzazione edilizia per gli interventi in Superbonus

E’ stata confermata la norma del DL 77/2021 che, sostituendo il comma 13 ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, stabilisce che gli interventi agevolabili con il Superbonus, tranne quelli comportanti demolizione e ricostruzione totale degli edifici, rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria e sono eseguibili previa presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

 

  • Applicabilità della CILA Superbonus

 Per la presentazione della CILA:

- non è richiesta l’attestazione di stato legittimo, per cui il tecnico abilitato non dovrà procedere alle verifiche preliminari di regolarità urbanistica ed edilizia, sia per gli edifici unifamiliari che per quelli plurifamiliari o condominiali (sia per le parti comuni che per le unità immobiliari dell’edificio);

- sono da indicare solo gli estremi del titolo originario che ha autorizzato la costruzione dell’edificio (ad es: licenza edilizia, Permesso di Costruire, Scia) o che lo ha legittimato (ad es: permesso di costruire in sanatoria, condono) e, in caso di edifici realizzati prima del 1967, è sufficiente una dichiarazione che attesta che la costruzione è stata completata entro tale data.

 

Nella nuova legge di conversione 108/2021 sono confluite alcune innovative proposte di modifica, sostenute dal nostro sistema associativo e che sono state presentate da Ance ed elaborate in collaborazione anche con la nostra Associazione.

 

In tema di CILA per Superbonus, nella legge 108/2021 è stato previsto che:

  • la CILA potrà interessare anche gli interventi su parti strutturali degli edifici o i prospetti, superando i limiti previsti negli artt. 6 bis e 22 del DPR 380/2001, che non consentono di eseguire con CILA tali interventi, ma li assoggettano a SCIA;
  • per le eventuali varianti in corso d’opera è necessaria la comunicazione delle stesse alla fine dei lavori, ad integrazione della CILA presentata;
  • una volta ultimati i lavori, per gli interventi in Superbonus non è richiesta la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (che all’art. 24 del DPR 380/2001 è contemplata per gli interventi sull’esistente che influiscano sul risparmio energetico);
  • per le opere di attività edilizia libera è sufficiente la descrizione dell’intervento.

 

  • Deroga alle distanze minime per opere di riqualificazione energetica in Superbonus

 È stata aggiunta, in sede di conversione, una nuova previsione con cui si stabilisce che non concorrono al conteggio della distanza e della altezza, in deroga alle distanze minime dell’art. 873 del Codice Civile (distanza tra edifici di 3 m o distanza maggiore prevista dai Regolamenti locali), gli interventi per la realizzazione dei cappotti termici e del cordolo sismico.

Tale norma si aggiunge alla modifica all’articolo 14, comma 7 del Dlgs 102/2014 apportata dal Dlgs 73/2020, che già prevedeva, per gli interventi di isolamento termico a cappotto, lo scomputo del maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori (necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs 192/2005) nella determinazione di volumi, altezze, superfici e rapporti di copertura.

La portata innovativa della norma è non conteggiare il maggiore spessore dato da cappotti termici o cordoli sismici anche ai fini delle distanze minime, riportate all’articolo 873 del Codice civile. Tale possibilità è però concessa solo se l'intervento rientra in una delle due agevolazioni fiscali, di cui all’articolo 16-bis del TUIR (Ecobonus) e di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus 110%).

 

  • Decadenza del beneficio fiscale

 È stata circoscritta la decadenza dei benefici fiscali in caso di difformità presenti nell’immobile (di cui all’art. 49 del DPR 380/2001), ricollegandola, non più alle eventuali difformità preesistenti che l’edificio può avere, ma agli interventi che si intendono eseguire e per cui si applica l’agevolazione fiscale.

In particolare, sono indicati i relativi casi:

- mancata presentazione della CILA;

- interventi realizzati in difformità dalla CILA;

- assenza dell’indicazione degli estremi del titolo edilizio o della dichiarazione che l’edificio è ante 1967;

- non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste ai professionisti abilitati.

 

È stata confermata la disposizione del DL 77/2021 con la quale si specifica che resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Ciò al fine di evitare che la CILA sia considerata come una sanatoria delle eventuali difformità presenti nell’edificio oggetto degli interventi, dato che non ha carattere legittimante in riferimento alle irregolarità, per cui resta impregiudicata l’ordinaria attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia da parte dell’Amministrazione comunale. Si tratta comunque di verifiche che tuttavia non inciderebbero sulla pratica presentata per le opere in Superbonus e sui relativi effetti anche fiscali.

 

  • Entrata in vigore delle nuove disposizioni

La nuova normativa si applica a tutti gli interventi di cui si richiede l’autorizzazione edilizia a partire dal 1° giugno 2021 (entrata in vigore del decreto legge 77/2021) .

Per gli interventi avviati prima del 1°giugno 2021 è facoltà del soggetto interessato continuare con la procedura originaria (di presentazione di SCIA o Permesso di Costruire) oppure presentare la CILA Superbonus.

 

Nuovo Modulo Unico CILA Superbonus (CILAS)

Il modello della CILA ad hoc per le opere in Superbonus (modulo CILAS) si è reso necessario dopo la conversione del Decreto Semplificazioni 77/2021 nella legge 108/2021, che ha consentito la realizzazione degli interventi agevolati dal Superbonus 110% con CILA.

 

La Conferenza Unificata ha approvato il 4 agosto 2021 l’Accordo per l’adozione della modulistica unificata e standardizzata della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per Superbonus (CILA-Superbonus), pubblicato in GURI – Serie Generale 23 agosto 2021, n. 201.

La CILA Superbonus si differenza per molti aspetti dalla CILA ordinaria e conferma il carattere “speciale” di tali interventi, in quanto funzionali al perseguimento di un prevalente interesse pubblico, finalizzato alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

Con il nuovo modulo CILAS, disponibile sul sito del Governo nella sezione dedicata al Dipartimento della Funzione Pubblica, si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al Superbonus 110%, dato che la nuova modulistica contiene solo alcune informazioni essenziali.

 

Come previsto dalla legge 108/2021, non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.

Devono essere indicati gli estremi del titolo edilizio che ha legittimato l’immobile e, per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967, è sufficiente una dichiarazione.

 

Rispetto al modulo CILA tradizionale, nel modulo unico CILAS è da indicare se le opere agevolabili con il Superbonus 110% sono finalizzate alla riqualificazione energetica o al miglioramento sismico.

 

Anche nell’indicare la documentazione progettuale da allegare è stata apportata una semplificazione, dato che le necessarie asseverazioni da parte del tecnico abilitato sono già trasmesse all’Enea. 

L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione sintetica dell'intervento da realizzare.

Gli elaborati grafici saranno presentati solo se indispensabili a una più completa descrizione.

Per le eventuali opere in edilizia libera sarà necessaria una semplice descrizione dell’intervento.

 

Le varianti in corso d’opera che dovessero rendersi necessarie potranno essere comunicate alla fine dei lavori come integrazione della CILAS già presentata.

 

Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si renda necessario allegare determinati elaborati al modulo CILAS.

 

Si rendono disponibili in allegato i riferimenti normativi e la modulistica della CILA – Superbonus.


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