Cessione del credito: come rifiutare le cessioni successive alla prima

Chiarite le modalità per procedere all’annullamento delle cessioni del credito derivanti dai bonus edilizi, successive alla prima o connesse allo sconto in fattura.

Suggerimento n. 154/18 del 20 marzo 2024


Con Circolare n. 6 dell’8 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi alcuni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura e ha reso noto il modello per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da prime cessioni o sconti in fattura non corretti.

La procedura offre una soluzione sia nell’ipotesi in cui il cessionario abbia accettato erroneamente la cessione che invece intendeva rifiutare, che in quella in cui cedente e cessionario, dopo l’accettazione della cessione, intendano annullare la comunicazione della cessione effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello con le relative istruzioni, allegato alla circolare sopra citata, che una volta sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

 In merito alle modalità di presentazione l’amministrazione finanziaria precisa che:

  • se la cessione si riferisce a crediti tracciabili (derivanti cioè da prime cessioni/sconti in fattura comunicati dal 1° maggio 2022), il rifiuto potrà essere effettuato per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In tal caso, l’Amministrazione finanziaria ha comunque ricordato che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite mod. F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • se la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità in quanto il suo plafond sarà ridotto per l’importo corrispondente.

In ogni caso il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione e comporta il rientro dei crediti nella disponibilità del cedente, per un’eventuale ulteriore cessione o per l’utilizzo in compensazione, se ancora nei termini di legge. Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.