Cessione crediti da bonus edilizi: fruizione dei crediti “in attesa di accettazione”
L’Amministrazione finanziaria fornisce dei chiarimenti sull’utilizzo di un credito edilizio ceduto dal titolare a una banca e non ancora accettato o rifiutato dalla stessa cessionaria.
Suggerimento n. 304/49 del 4 giugno 2025
Con la risposta a interpello n. 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione dei crediti d’imposta derivanti da spese per interventi edilizi agevolati tramite Superbonus (ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020), per i quali sia stata esercitata l’opzione di cessione del credito prevista dall’art. 121 del medesimo Decreto.
Nel caso di specie, una società ha sostenuto, nel periodo d'imposta 2022, delle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà, beneficiando del Superbonus. La società ha ceduto il credito maturato a una banca, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa, fra cui l’invio all’Agenzia delle apposite comunicazioni. La parte di credito relativa alle spese del primo semestre 2022 è stata regolarmente bonificata dalla banca mentre l’ulteriore credito, imputabile alle spese del secondo semestre 2022, anch’esso ceduto alla banca, risulta ancora nello stato di “attesa di accettazione” da parte del cessionario.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che, finché i crediti d’imposta permangono in tale stato, l’originario beneficiario non può in alcun modo fruirne, neppure in sede dichiarazione dei redditi.
In pratica, se il credito è ''in attesa di accettazione' da parte del cessionario è preclusa la fruizione da parte dell'originario titolare del bonus e quest’ultimo dovrà attendere il rifiuto del cessionario per ritornare nella disponibilità del credito.
A tale proposito, l’Agenzia precisa che il rapporto tra cedente e cessionario ha natura esclusivamente privatistica, ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può intervenire né accettando o rifiutando i crediti in luogo del cessionario, né annullando unilateralmente le comunicazioni di opzione presentate. Solo una volta che il cessionario abbia rifiutato formalmente i crediti, il contribuente cedente, in quanto originario beneficiario della detrazione, potrà procedere alla fruizione dei crediti mediante la presentazione di dichiarazioni integrative relative ai Modelli Redditi 2023 e 2024, per recuperare le prime due rate annuali di detrazione previste per le spese sostenute nel 2022 (ripartite, originariamente, in quattro quote annuali di pari importo).
Infine, l’Agenzia conclude precisando che la società, con riferimento alle spese del 2022, non potrà ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle ordinarie quattro, presentando la dichiarazione integrativa. Ciò in quanto la stessa normativa prevede che tale opzione possa essere esercitata solo nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata in dichiarazione. Va rilevato, infatti, che l’istituto della dichiarazione integrativa è finalizzato a sanare errori ed omissioni del contribuente e non può essere utilizzato a seguito di un ripensamento di scelte già effettuate in sede dichiarativa.