Certificazione Unica e mod. 730: nuovi termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Trasmissione della C.U. entro il 31 marzo; possibilità di presentare il 730 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Suggerimento n.118/22 del 3 marzo 2020


Con Decreto Legge 2 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono stati prorogati alcuni termini che interessano gli adempimenti dei sostituti di imposta.

 

CERTIFICAZIONE UNICA

In considerazione delle difficoltà che i datori di lavoro possono incontrare a seguito delle limitazioni imposte dalle misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da coronavirus, per l’anno 2020, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica è prorogato al 31 marzo.

Entro lo stesso termine il sopra citato modello dovrà essere consegnato ai lavoratori dipendenti.

Il differimento riguarda tutti i sostituti di imposta residenti nel territorio nazionale. Pertanto, la misura in oggetto non è limitata ai soli sostituti di imposta residenti nei Comuni della c.d. “zona rossa”.

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione telematica della CU 2020 relativa ai compensi dei lavoratori autonomi, non interessati dalla dichiarazione precompilata, può essere effettuata entro il 31 ottobre 2020 (che, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre 2020).

 

MODELLO 730 E ASSISTENZA FISCALE

 I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730:

  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un Caf-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

I sostituti di imposta tratterranno le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sulla prima retribuzione utile di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Analogamente il rimborso delle somme a credito sarà effettuato con la prima retribuzione utile di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

 

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Si ricorda, con riferimento alle persone fisiche e imprese aventi, alla data del 21 febbraio 2020, residenza, sede legale o operativa nella c.d. “zona rossa” la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo, cosi come previsto dal Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2020 ( ns. suggerimento n. 102/18 del 25 febbraio 2020).

Inoltre, il Decreto Legge del 2 marzo 2020 n. 9 prevede, sempre per i sopra citati soggetti, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, avvisi di addebito, atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, nonché dei termini per il versamento del diritto annuale alla Camere di Commercio.

Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo del termine del periodo di sospensione.

 


Referenti

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