Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’edilizia - Errori piu’ frequenti nella presentazione delle domande

Evidenziamo gli errori più comuni rilevati nella compilazione e presentazione delle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria, dai quali può derivare la mancata autorizzazione con conseguenti oneri retributivi e contributivi a carico delle imprese.

Importante | Suggerimento n. 284/42 del 15 giugno 2016


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 531/2015 e n. 120/2016, per ribadire le principali regole riguardanti la procedura per la richiesta della CIGO per maltempo e/o per mancanza di ordini, il cui mancato rispetto comporta la reiezione della domanda e l’insorgenza, in capo all’impresa, dell’obbligo di risarcire i lavoratori interessati per la retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, oltre al versamento della relativa contribuzione obbligatoria.

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata in via telematica entro il termine perentorio di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Nei casi di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà essere riconosciuto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

 

LAVORATORI BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria possono essere concessi, in generale, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a condizione che alla data di presentazione della domanda di CIGO i medesimi lavoratori abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l’unità produttiva.

Il decreto legislativo prevede che il requisito di anzianità di almeno novanta giorni di effettivo lavoro non sia necessario solamente in caso di richiesta di trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (meteo).

 

LAVORATORI ADDETTI ALL’UNITÀ PRODUTTIVA (C.D. “TRACCIATO CSV”)

Le Sedi INPS, ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma, dovranno verificare che:

  1.  il cantiere sia in esecuzione di un contratto di appalto;
  2.  i lavori abbiano una durata minima di sei mesi.

La richiesta di integrazione salariale può, quindi, ritenersi completa solamente se accompagnata dal “tracciato CSV”, che contiene le indicazioni necessarie alla Sede INPS per individuare i lavoratori addetti all’unità produttiva (cantiere avente le caratteristiche di cui sopra ovvero la sede aziendale o altra sede fissa).

Tutte le domande di integrazione salariale presentate a partire dal mese di aprile 2016 non vengono accettate dal sistema informatico dell’Istituto in mancanza del predetto tracciato.

Per quelle presentate anteriormente, l’Istituto aveva concesso di inviare il predetto tracciato entro il termine del 30 aprile 2016 (v. nostro Suggerimento n. 120/2016).

Invitiamo tutte le imprese a verificare tempestivamente che il “tracciato CSV” relativo a domande anteriori al mese di aprile 2016 sia stato inviato all’INPS (direttamente o tramite il proprio consulente del lavoro), in quanto il mancato adempimento comporta la reiezione della domanda.

 

PROSECUZIONE DELLA CIGO OLTRE LE PRIME 13 SETTIMANE CONTINUATIVE

Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.

Nei casi di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti ed alla RSU/RSA (se presente), le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile ed il numero dei lavoratori interessati. L’Associazione assiste le imprese per la corretta esecuzione del predetto adempimento, nonché per lo svolgimento dell’esame congiunto eventualmente richiesto  dal sindacato.

La mancata effettuazione della comunicazione di cui sopra può comportare la reiezione della domanda di CIGO relativa al periodo di proroga.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.