Caro materiali: pubblicato il DPCM recante le modalità di accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito le modalità di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili previsto dall’art. 26, co. 7 del D.L. Aiuti.

Suggerimento n. 556/55 del 15 settembre 2022


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 il DPCM contenente le modalità di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, previsto dall’art. 26, co. 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Fondo Complementare, dotato complessivamente di 7,5 miliardi di euro per il periodo 2022-2026, di cui 1,5 miliardi di euro per il 2022.

Il DPCM disciplina l’accesso al Fondo per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un costo maggiore a seguito dell’applicazione dei prezzari aggiornati, in attuazione del D.L. n. 50/2022, e che non abbiano trovato copertura dalla rimodulazione delle risorse disponibili nel quadro economico degli interventi e dalla disponibilità di ulteriori risorse relative ad opere già ultimate.

Il Fondo è destinato prioritariamente alle opere e agli interventi finanziati con risorse PNRR di competenza sia delle amministrazioni centrali, sia di quelle locali.

In via residuale, possono accedere al Fondo le opere e gli interventi finanziati dal Fondo Complementare, quelli per i quali sono stati nominati Commissari Straordinari, le opere del Giubileo 2025, quelle per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 e quelle per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il decreto individua due procedure distinte per l’assegnazione delle risorse: una procedura ordinaria per l’accesso al fondo da parte delle Amministrazioni statali e una specifica relativa alle opere PNRR di competenza degli enti locali.

 

PROCEDURA PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI

La procedura ordinaria prevede che ciascuna stazione appaltante presenti una richiesta di finanziamento all’amministrazione statale competente che effettuerà un’istruttoria e presenterà istanza di accesso al fondo al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità che verranno fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il DPCM prevede che tale istanza di accesso al fondo potrà essere presentata dal 17 settembre al 17 ottobre.

Successivamente alla presentazione delle istanze, la Ragioneria Generale dello Stato, con proprio decreto, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti, procede entro il 16 novembre, alla determinazione delle graduatorie degli interventi e all’assegnazione delle risorse.

La graduatoria tiene conto delle categorie di interventi prioritari previsti (PNRR, Fondo complementare, Commissari straordinari, ecc…) e, per ciascuno di essi, dei tempi previsti per l’affidamento dei lavori, oltre che dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Il decreto di assegnazione delle risorse viene poi comunicato alle amministrazioni centrali istanti che a loro volta comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilità dei fondi per l’avvio delle procedure di gara, ovvero per l’accertamento delle risorse a bilancio.

 

PROCEDURA PER GLI ENTI LOCALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR

Per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, il DPCM prevede che l’accesso al fondo avvenga sotto forma di contributo, senza la presentazione di alcuna istanza da parte delle amministrazioni.

La procedura prevede un adeguamento dei quadri economici delle opere previste nello stesso DPCM, secondo le percentuali indicate, che vanno da +10% a +20% (cfr. Allegato 1 del DPCM).

Nello specifico, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con il PNRR e inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione pubblicato o incorso di pubblicazione, la percentuale indicata nello stesso Allegato 1 del DPCM.

La preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle stesse a bilancio.

Entro il 22 settembre ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato, per i decreti già emanati, la preassegnazione del contributo, per i decreti in corso di emanazione, l’importo assegnato e la preassegnazione del contributo.

Nei limiti dell’ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna Amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere, può rimodulare la preassegnazione del contributo.

Per la procedura per gli enti locali non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilità di risorse nell’ambito del quadro economico o su altri interventi già completati.

L’analisi verrà effettuata mensilmente da ciascuna Amministrazione, attraverso il sistema ReGiS, man mano che le procedure di affidamento sono avviate. All’esito della verifica, l’assegnazione diventa definitiva e l’Amministrazione statale finanziatrice comunica alla Ragioneria Generale dello Stato, entro 5 giorni dalla chiusura del mese, le risorse finanziarie da riassegnare con la procedura ordinaria di cui al decreto stesso.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato avvio dell’affidamento delle opere entro il 31 dicembre 2022, è previsto, da parte dell’Amministrazione finanziatrice, l’annullamento della preassegnazione. A seguito di tali verifiche, l’Amministrazione finanziatrice comunica alla Ragioneria Generale, entro il 31 gennaio 2023, le risorse finanziarie da riassegnare con la procedura ordinaria di cui al decreto stesso.

 


Referenti

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