Caro materiali: modello di istanza da presentare alle stazioni appaltanti a seguito della pubblicazione della Circolare MIMS contenente le modalità per la richiesta delle compensazioni

È stata pubblicata la Circolare che, a valle del DM di rilievo delle variazioni percentuali dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre del 2021, stabilisce le modalità operative per la presentazione delle istanze di compensazione.

Suggerimento n. 745/39 del 30 novembre 2021


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 735/37 del 24 novembre 2021 e n. 742/38 del 26 novembre 2021 per informare del fatto che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è stata pubblicata la Circolare finalizzata a fornire indicazioni sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni previste dall’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 – cd. “Sostegni-bis” – e del DM 11 novembre 2021, contenente le variazioni percentuali dei prezzi registrate nel primo semestre 2021.

 

LE INCOMBENZE PREVISTE A CARICO DELLE IMPRESE

La Circolare ricorda che gli operatori economici sono tenuti a presentare l’istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM MIMS 11 novembre 2021, contente le variazioni eccezionali registrate nel primo semestre 2021.

Si ricorda che il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui è possibile presentare le istanze di compensazione scade il prossimo 8 dicembre. Si rileva altresì che, trattandosi di termine festivo, potrebbe trovare applicazione il principio generale dell’automatico slittamento al giorno lavorativo successivo (n.d.r.: 9 dicembre). In ogni caso, in via cautelativa, si suggerisce l’opportunità di rispettare la scadenza dell’8 dicembre.

Nel merito, la Circolare prevede che le istanze dovranno contenere:

  • l’indicazione dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti nel primo semestre 2021, interessati dagli aumenti riportati in decreto;
  • la richiesta al Direttore dei lavori di accertare le quantità contabilizzate.

 

Viene altresì precisato che alle compensazioni non si applica l’istituto della riserva, in quanto, tali compensazioni, integrano un diritto che discende direttamente dalla legge, in presenza dei presupposti ivi richiesti. Pertanto, ove siano stati impiegati nel primo semestre 2021 materiali interessati dagli incrementi, l’impresa potrà presentare istanza di compensazione, a prescindere dal fatto che sia stata iscritta preventivamente una riserva al riguardo.

 

LE PRINCIPALI INCOMBENZE PREVISTE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

1. Il Direttore dei lavori, ricevute le istanze di compensazione, dovrà determinare le quantità dei materiali utilizzati dall’impresa nel primo semestre 2021.
  Ove i materiali risultino inseriti in contabilità come tali (allibrati nel libretto misure o riportati nel registro contabilità), il Direttore dei lavori individuerà le quantità riscontrando:
  - per le opere a misura, le quantità contabilizzate;
  - per le opere a corpo, le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale, sulla base delle previsioni progettuali.
     
  Ove il materiale risulti ricompreso all’interno di una lavorazione più ampia, il Direttore dei lavori dovrà ricostruire la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità. In mancanza di tali analisi, potrà procedere sulla base di analisi desunte da prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.
  Una volta determinate le quantità dei materiali effettivamente contabilizzati nel primo semestre, la Circolare prevede che il Direttore dei lavori sia tenuto a quantificare le compensazioni applicando gli incrementi rilevati dal decreto al prezzo medio vigente al momento dell’offerta.
     
2. I conteggi andranno poi trasmessi per la relativa convalida al RUP. Quest’ultimo dovrà verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell’intervento o richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diventeranno tali, secondo quanto previsto dall’articolo 1-septies cit., e procedere poi al pagamento.
     
  Le attività di competenza del Direttore dei Lavori e del RUPi) quantificazione compensazioni, ii) convalida conteggi, iii) verifica risorse disponibili, iv) pagamento – dovranno concludersi in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal DM MIMS 371 del 30 settembre scorso che disciplina le modalità di accesso al Fondo MIMS per l’adeguamento dei prezzi ove l’Amministrazione non disponga di risorse proprie.
  La stazione appaltante dispone infatti di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, che decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta del DM MIMS 11 novembre 2021 (n.d.r.: 23 novembre 2021) con scadenza, quindi, il 22 gennaio 2022.

 

LE MODALITÀ DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE

La Circolare precisa che la compensazione va determinata nel seguente modo:

  • la variazione percentuale rilevata dal decreto per il materiale di interesse, depurata dell’alea posta dalla norma a carico dell’appaltatore (8% in caso di offerte presentate nel 2020 e 10% complessivo, in caso di offerte ante 2020) è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
  • la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto che ha accertato la variazione (primo semestre 2021).

 

La Circolare precisa sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Come sempre gli uffici dell’Associazione sono disponibili a fornire assistenza specifica in merito a fattispecie concrete.

Da ultimo, come già comunicato nel nostro suggerimento n. 742/38 del 26 novembre 2021, si ricorda che domani mercoledì 1° dicembre, dalle ore 15.30, si terrà un webinar di approfondimento sulle modalità operative di presentazione dell’istanza di compensazione a cui è ancora possibile iscriversi entro le ore 18.00 di oggi, martedì 30 novembre, con le modalità indicate nel suggerimento sopracitato.

In allegato il Fac-simile di istanza e, per un maggior approfondimento, il commento di ANCE alla Circolare in oggetto.

 


Referenti

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