Bonus sanificazione: spese mesi giugno, luglio e agosto

Il bonus sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Suggerimento n.626/82 del 4 ottobre 2021


L’art. 32 D.L. 25 maggio 2021 n. 73, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha introdotto un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, per la somministrazione di tamponi per CoVid-19 (si veda suggerimento n. 399/59 del 28 maggio 2021).

Il credito di imposta riguarda le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuali quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI, ad esempio termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Per accedere al credito di imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute da giugno ad agosto 2021.

La comunicazione deve essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, indicando il credito di imposta richiesto, pari al 30% dell’importo riportato nel campo delle spese. Il bonus non può superare l’importo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Nel caso in cui il risultato sia superiore a tale ammontare, occorre comunque indicare l’importo di 60.000 euro.

Se le richieste supereranno il totale delle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, l’Agenzia delle Entrate determinerà, con apposito Provvedimento da emanare entro il 12 novembre, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Referenti

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