Bonus edilizi - Novità 2024

Limitazione dell’ambito dei lavori ammessi al bonus barriere architettoniche e rimodulazione per lo stesso della possibilità di optare per cessione del credito/sconto in fattura; introduzione di un contributo per i c.d. soggetti “svantaggiati”; salvaguardia del Superbonus per gli interventi per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura anche se i lavori non sono terminati: queste le principali novità.

Suggerimento n. 39/7 del 18 gennaio 2024


Il Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, c.d. “Decreto Bonus edilizi” (pubblicato in G.U. 29.12.2023 n. 302), recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, introduce alcune disposizioni in tema di bonus edilizi, di interesse per le imprese, di seguito analizzate.

 

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 è limitato l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione.

In particolare, sono agevolate solo le spese aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Gli interventi dovranno rispettare i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità o la visibilità nell’ambito degli edifici ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il rispetto dei requisiti dovrà risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato che dovrà essere conservata e prodotta dal contribuente in caso di controllo.

Inoltre, a decorrere dal 30 dicembre 2023 non è più ammessa la possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura per le spese ammesse al bonus barriere architettoniche, fatta eccezione per le spese sostenute:

  • per interventi su parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa;
  • da persone fisiche in relazione ad interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

In relazione a tale ultima fattispecie riferita ad interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura potrà essere esercitata a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’unità sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore ad euro 15.000 o nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità.

La possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura rimane ammessa anche per gli interventi:

  • non in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 siano già iniziati i lavori o sia stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, ai fini del beneficio fiscale, il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario o postale “parlante” dal quale risultino la casuale di versamento (ossia il riferimento normativo), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed i dati fiscali dell’impresa/fornitore.

Si ricorda che tale tipologia di bonifico è soggetto ad obbligo di ritenuta d’acconto da parte della Banca/Posta che, dal 1° marzo 2024 (si veda ns. suggerimento n. 28/6 del 12 gennaio 2024) è pari all’11%.

 

SUPERBONUS: LAVORI NON ULTIMATI E CONTRIBUTO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI

Per gli interventi che beneficiano del Superbonus per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura sulla base di stati avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è disposto che la detrazione non sarà oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, anche laddove il mancato completamento dei lavori non consenta il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche.

Resta fermo il recupero della detrazione nel caso in cui risulti accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta o permane l’utilizzo dei crediti di imposta in modo irregolare/eccedente quanto ricevuto.

Inoltre, è prevista la corresponsione di un contributo in favore di soggetti con un reddito di riferimento non superiore ad euro 15.000 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione ad interventi in Superbonus che, entro la data del 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.  

 

IMMOBILI SITI IN COMUNI IN ZONA SISMICA

A decorrere dal 30 dicembre 2023 è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi risulti presentata entro il 29 dicembre 2023.

Inoltre, per i lavori avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (quindi avviati dal 31 dicembre 2023), i contribuenti sono tenuti a stipulare entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto del beneficio fiscale, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati all’immobile da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione della disposizione.


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