Bonus edilizi e opzioni alternative di utilizzo: chiarimenti ministeriali
Delineate l’insieme delle condizioni che consentono ai beneficiari dei bonus edilizi di accedere, nei limitati casi ancora possibili, alla cessione del credito ed allo sconto in fattura.
Suggerimento n. 215/34 del 22 aprile 2025
Come è noto, con il D.L. 39/2024, il divieto generalizzato di fruire della cessione del credito e sconto in fattura, già introdotto dal 17 febbraio 2023, è stato rafforzato con la previsione dell’ulteriore requisito legato al sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, entro il 30 marzo 2024 (si veda ns. Suggerimento n. 275/35 del 27 maggio 2024).
La locuzione “lavori già effettuati” ha creato, sin da subito, una serie di dubbi interpretativi.
Al riguardo, recentemente con diverse risposte ministeriali (Risposte 103, 104, 105 del 15 aprile u.s., nonchè n. 106 e 107 del 16 aprile u.s.), sono stati forniti alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che confermano quanto già anticipato in precedenza (si veda ns. Suggerimento n. 89/15 del 14 febbraio 2025).
Nelle Risposte sopra citate, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che, in linea generale, le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura sono ammesse per le spese sostenute nel 2025 solo per il superbonus mentre per tutti gli altri bonus ordinari le stesse sono consentite solo fino al 31 dicembre 2024, ha ribadito che con l’espressione “lavori già effettuati” si deve fare riferimento all’esecuzione di “lavori edili”.
Pertanto, non sono rilevanti le spese sostenute entro il 30 marzo 2024 riferite alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico, agli oneri di urbanizzazione, all’ottenimento di autorizzazioni amministrative, ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori (esempio il computo metrico, l’acquisto di materiali, l’installazione di ponteggi) e alle attività professionali o di consulenza.
Per completezza si ricorda altresì che, nelle precedenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che la condizione relativa ai “lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta anche con l’esecuzione parziale di lavori, a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori e, in caso di più interventi, anche se autonomi, compresi nello stesso provvedimento abilitativo, o in caso di “edilizia libera”, la condizione di esecuzione dei lavori si intende realizzata anche se, al 30 marzo 2024, le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscano ad uno solo degli interventi indicati nel medesimo titolo. Assume rilevanza anche il pagamento, entro il 30 marzo 2024, di spese per lavori effettuati, documentati da fattura, tra appaltatore e subappaltatore anche se l’appaltatore, per quella data, non ha ricevuto pagamenti dal committente e non ha a sua volta emesso fattura.
Ulteriore chiarimento (si veda Suggerimento n. 82/13 del 10 febbraio 2025) riguarda l’ambito operativo della norma di interpretazione autentica in tema di varianti presentate dopo il 17 febbraio 2023 dopo l’ulteriore blocco all’esercizio delle opzioni previsto dal D.L. 39/2024. Sul punto l’Amministrazione finanziaria ha ammesso che, per poter fruire del Superbonus, anche nelle modalità alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito, occorre fare riferimento al momento di presentazione del titolo originario, a nulla rilevando le varianti presentate successivamente, in quanto si considerano comunque “agganciate” al provvedimento abilitativo principale. Pertanto, in tal caso, in presenza di una Cilas o altro titolo abilitativo presentato entro il 29 marzo 2024, eventuali varianti sia soggettive (ad esempio cambio dell’impresa esecutrice) che oggettive (esecuzione di interventi ulteriori) successive a tale data consentono la cessione del credito e lo sconto in fattura, nel rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dalle norme.