Atto di indirizzo per attività estrattive e utilizzo di materiali riciclati

In merito alla pianificazione dell’attività estrattiva di cava e all’utilizzo di materiali riciclati ottenuti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione la Regione Lombardia ha disposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, uno nuovo e specifico atto di Indirizzo tramite la D.c.r. 6 dicembre 2022 - n. XI/2583.

Suggerimento n. 34/13 del 12 gennaio 2023


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 732/2021

 

Vi segnaliamo che la Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 e considerando l’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 6745/2022, ha deliberato l’approvazione della D.c.r. 6 dicembre 2022 - n. XI/2583 riguardante l’atto di indirizzo delle politiche regionali in materia di attività estrattiva di cava e all’utilizzo di materiali riciclati ottenuti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione (compreso l’utilizzo delle terre e rocce da scavo).

La citata D.c.r. 6 dicembre 2022 - n. XI/2583 è stata pubblicata sul BURL, serie ordinaria n. 52, del 27 dicembre 2022 (v. allegato).

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 20/2021, la pianificazione dell’attività di cava è operata attraverso il citato atto d’indirizzo, che è di competenza della Regione, e la pianificazione estrattiva, che è di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano.

In particolare, l’atto di indirizzo contiene le indicazioni a cui deve attenersi la pianificazione provinciale e metropolitana, tenendo conto, ove necessario, della pertinenza ai differenti settori merceologici, al fine di individuare:
a) i fabbisogni di materiale;
b) i giacimenti coltivabili in cui è possibile l’esercizio dell’attività estrattiva;
c) la perimetrazione e il dimensionamento delle aree idonee per le attività estrattive, in relazione ai volumi massimi estraibili e le modalità di coltivazione della risorsa, tenendo conto, in particolare, della minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali e del consumo di suolo, della tutela e del più razionale sfruttamento del giacimento, nonché delle superfici già destinate in precedenza alle attività estrattive, anche promuovendo la razionalizzazione delle aree estrattive anche mediante la definizione di volumi minimi per singola cava;
d) i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;
e) la qualità e la quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, tenuto conto della stima dei fabbisogni, che consideri anche materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative;
f) la modalità di coltivazione per tipologia di giacimento; 
g) le modalità di recupero delle aree oggetto di escavazione, attraverso apposito progetto di recupero, che contribuisca anche a mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo e a promuovere la difesa idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali;
h) i criteri per l’espressione del parere di compatibilità con gli obiettivi del PAE delle varianti ai piani di governo del territorio, nei casi di cui all’articolo 11, comma 1 della L.R. n. 20/2021.

 

Vi segnaliamo che l’Allegato A alla D.c.r. 6 dicembre 2022 - n. XI/2583, oltre a costituire il riferimento concreto in termini ambientali, industriali e sociali per la pianificazione dell’attività estrattiva e all’utilizzo di materiali riciclati ottenuti dal trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione (compreso l’utilizzo delle terre e rocce da scavo), contiene per detti ambiti estrattivi e materiali di risulta dei cantieri specifici riferimenti e disposizioni e più precisamente:
3. La strategia regionale per le materie prime minerali di cava
     
  3.1 Inserimento dell’attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale e di compatibilità economico-sociale
    3.1.1 La Valutazione Ambientale Strategica, strumento per la valutazione della sostenibilità e per favorire la partecipazione
    3.1.2 Garanzia di approvvigionamento delle materie prime minerali di cava in ambito regionale
    3.1.3 Riduzione del consumo di suolo
    3.1.4 Attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale e di sostenibilità economico-sociale
     
  3.2 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
     
  3.3 Rispetto dei principi dell’economia circolare, valorizzazione dei minerali associati, del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione
    3.3.1 Valorizzazione dei minerali associati e dei rifiuti di estrazione
    3.3.2 Utilizzo delle terre e rocce da scavo 
    3.3.3 Riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione
       
  3.4 Salvaguardia delle risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti
     
  3.5 Ottimizzazione della gestione dei materiali di cava
     
  3.6 Efficientamento energetico, impianti fotovoltaici e digitalizzazione delle attività estrattive
    3.6.1 Efficientamento energetico delle macchine e degli impianti di trasporto e lavorazione del minerale 
    3.6.2 Azioni per lo sviluppo della decarbonizzazione nelle attività estrattive
    3.6.3 Azioni per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici nell’area di cava
    3.6.4 La digitalizzazione dell’attività di cava
       
  3,7 Assicurazione della conformità dei PAE alle finalità di tutela ambientale, di difesa idrogeologica, di sviluppo urbanistico e dell’agricoltura
       
4. Indicazioni per la pianificazione provinciale e metropolitana delle attività estrattive e più precisamente
     
  4.1 Fase conoscitiva della pianificazione
    4.1.1 Risorse e riserve di cava secondo lo standard europeo PERC e lo standard elaborato da ONU-UNECE
    4.1.2 Valutazione dello stato delle conoscenze delle risorse giacimentologiche sulla base delle informazioni presenti nei diversi piani cave
    4.1.3 Elaborati necessari a tracciare il quadro delle risorse presenti
    4.1.4 Carta delle potenzialità delle risorse
    4.1.5 Carta idrogeologica ai fini estrattivi
    4.1.6 Carta delle cave attive e cessate 
    4.1.7 Interferenze tra le aree giacimentologiche e le condizioni idrogeomorfologiche generali
    4.1.8 Raffigurazione dei vincoli presenti sul territorio da considerare nella definizione del piano
    4.1.9 Rappresentazione delle pressioni esistenti sul territorio (infrastrutture, urbanizzato, servizi)
    4.1.10 Ricognizione delle caratteristiche territoriali e ambientali da considerare
       
  4.2 Definizione delle modalità di individuazione dei fabbisogni produttivi di materiale
    4.2.1 Definizione dei fabbisogni per sabbia e ghiaia
    4.2.2 Definizione dei fabbisogni produttivi di materiale per le pietre ornamentali
    4.2.3 Definizione dei fabbisogni produttivi di materiale per l’industria
       
  4.3 Principi generali e specifici per l’individuazione dei giacimenti minerari
     
  4.4 L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed i criteri per l’espressione del parere di compatibilità delle varianti con il PAE
     
  4.5 Criteri di determinazione dei bacini di utenza
     
  4.6 Criteri tecnici ed ambientali per l’individuazione e il dimensionamento delle aree idonee per l’attività estrattiva
    4.6.1 Cave di monte
    4.6.2 Cave di pianura
       
  4.7 Rapporto con pianificazione difesa suolo
     
  4.8 Modalità di coltivazione per tipologia di giacimento
     
  4.9 Modalità di recupero delle aree oggetto di escavazione

 

Pensando di fare cosa gradita vi riportiamo di seguito alcune precisazioni di Ance Lombardia in merito alla citata D.c.r. 6 dicembre 2022 - n. XI/2583:
- la definizione dei fabbisogni per sabbia e ghiaia (4.2.1)
  Il fabbisogno di piano assume come riferimento di base il valore medio delle estrazioni del decennio precedente. Tale valutazione può prevedere scostamenti, da mantenere indicativamente entro la soglia del 20%, volti ad assicurare i volumi produttivi richiesti dal mercato. Eventuali scostamenti oltre il 20% devono essere suffragati da relazioni esperte, elaborate valutando le attese di mercato e la disponibilità di materiali alternativi. In aggiunta, occorre tener conto anche dei volumi di materiale litoide estratto dagli interventi di manutenzione degli alvei, previsti nei Programmi di gestione dei sedimenti approvati dalle autorità idrauliche competenti.
     
- I principi per l’individuazione dei giacimenti minerari (4.3)
  La risorsa dovrà essere resa effettivamente disponibile per gli operatori minerari durante il periodo di vigenza del PAE, pertanto, non devono essere presenti vincoli ineliminabili e devono essere valutati i vincoli che possono ridurre in modo sostanziale la coltivabilità del giacimento, riducendo il volume della riserva oggetto di potenziale sfruttamento. È da tenere altresì conto che vi sono anche dei limiti minimi in termini di disponibilità di materiale per l’avvio di una coltivazione sostenibile dal punto di vista economico.
  I giacimenti sono aree da salvaguardare per potenziali sfruttamenti futuri delle risorse ed al loro interno il PAE localizza le aree idonee all’estrazione, ove prevede l’apertura delle cave.
     
- I criteri per la determinazione dei bacini di utenza (4.5)
  Sulla base dei costi di mercato degli aggregati naturali e del costo da sostenere per il loro trasporto, si definisce quale bacino d’utenza l’area servita da percorsi indicativamente nell’arco di 20/30 km dall’area estrattiva. In relazione alle diverse disponibilità territoriali di materiale, il bacino d’utenza può superare i confini provinciali ed in alcuni casi gli stessi confini nazionali.
  Nel dimensionare le capacità produttive delle aree idonee per l’attività estrattiva, si deve tenere conto della distribuzione del fabbisogno nei bacini di utenza e degli impianti esistenti.
  Per le OO.PP. saranno sviluppati criteri specifici nell’ambito delle disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei PAE.
   
- I criteri per l’individuazione e il dimensionamento delle aree idonee (4.6)
  Al fabbisogno di piano si fa fronte definendo i volumi estraibili nelle aree idonee rientranti nei giacimenti individuati. Il dimensionamento dell’area idonea determina il volume della risorsa per il quale si ritiene possibile avviare un’attività estrattiva, a condizione che il volume della conseguente riserva individuata possa giustificare tecnicamente ed economicamente un’attività estrattiva. La distribuzione territoriale e la potenzialità estrattiva delle aree idonee, deve tenere conto dei seguenti elementi:
  a) necessità di definire una distribuzione dei poli estrattivi capace di servire, con i relativi bacini di utenza, l’intero territorio di riferimento;
  b) localizzazione, caratteristiche delle cave e degli impianti di lavorazione, trasformazione, valorizzazione esistenti;
  c) il fabbisogno del bacino di utenza (provinciale e/o sovraprovinciale);
  d) la superficie dell’area estrattiva idonea deve essere tale da consentire una potenzialità estrattiva teorica superiore ai volumi assegnati dal piano all’area stessa. Laddove la dimensione del giacimento lo consenta, l’area estrattiva idonea deve avere una superficie da 2 a 4 volte l’area necessaria alla escavazione del volume assegnato.
     
  L’individuazione delle aree idonee in fase di pianificazione dovrà indicativamente dare priorità a:
  a) aree che consentono la continuità produttiva di cave in esercizio, considerando favorevolmente la presenza di impianti e di infrastrutture, in particolare viabilistiche già inserite nel territorio e nell’ambiente;
  b) aree per le quali vi è una condivisione a livello territoriale, tra Provincia/Città metropolitana e Comune;
  c) attività estrattive ubicate in adiacenza a cave cessate da recuperare ambientalmente;
  d) nuove aree di superficie adeguata al posizionamento di impianti di prima lavorazione e valorizzazione delle materie prime e che possano eventualmente ospitare, in modo ambientalmente compatibile, impianti di trattamento di rifiuti inerti.
    Le valutazioni ambientali che possono condizionare, qualora non risolte, l’individuazione e il dimensionamento di un’area idonea per cave di pianura riguardano in particolare le seguenti problematiche: interferenza con la falda freatica e le falde profonde e più in generale con l’assetto idrogeologico di complessi a comportamento omogeneo; emissione di polveri e rumori dal sito estrattivo e dall’impianto di lavorazione; impatto visivo dell’impianto di lavorazione e dei cumuli del materiale estratto e lavorato; impatto del traffico dei mezzi di trasporto del materiale estratto e di quello finito; effetti ambientali cumulativi di attività estrattive limitrofe; caratteristiche dei materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti di cava; possibile impatto con gli acquiferi profondi, dovuto alle cave in falda nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi stessi.
     
    La compatibilità ambientale delle aree idonee dovrà considerare inoltre le indicazioni sulla destinazione finale dell’area di cava e quelle relative alle modalità di coltivazione.
     
- L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed i criteri per l’espressione del parere di compatibilità delle varianti con il PAE (4.4)
  Le previsioni di PAE, oltre a prevalere su quelle del PTCP/PTM, prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali e sono immediatamente efficaci e vincolanti, fatta salva la possibilità, per i comuni, di approvare, nelle aree idonee per l’attività estrattiva, varianti ai PGT, previo parere di compatibilità con il PAE, da rilasciare da parte della Provincia o della Città Metropolitana di Milano sulla base di criteri specifici. Tale parere di compatibilità non è dovuto se è già stato autorizzato il massimo dei volumi autorizzabili previsti per ciascuna delle aree idonee identificate nel PAE, o se, decorsi almeno cinque anni dall’approvazione del PAE, è stato autorizzato non meno del 70% dei suddetti volumi.
   
  Per quanto riguarda le aree di giacimento, i PAE possono prevedere indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale: a tale riguardo, le varianti agli strumenti urbanistici comunali che comportino una riduzione del potenziale sfruttamento del giacimento saranno valutate favorevolmente dall’autorità competente, anche sulla base del parere della Provincia o dalla Città Metropolitana di Milano in sede di valutazione ambientale del PGT, se adeguatamente motivate e qualora le possibili alternative localizzative, oggetto di variante comunale, non siano considerate perseguibili dal punto di vista ambientale ed economico. Tali indicazioni, volte alla tutela del giacimento, rimangono valide anche nei casi, sopra richiamati, in cui non sia più dovuto il parere di compatibilità delle varianti localizzate nell’area idonea.
   
  Per quanto concerne le aree idonee alle attività estrattive, i PAE dovranno articolare i criteri per l’espressione del parere di compatibilità degli stessi: in particolare, per le aree idonee alle attività estrattive saranno valutate favorevolmente, da parte delle Province e della Città Metropolitana nell’espressione del parere, eventuali proposte di variante che non riducano il numero di cave potenzialmente insediabili con i volumi estrattivi previsti dal PAE per la medesima area idonea, a condizione che le medesime proposte siano state adeguatamente motivate e che le possibili alternative localizzative, oggetto di variante comunale, non siano considerate perseguibili dal punto di vista ambientale ed economico: il parere è espresso nell’ambito della procedura di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 13 della l.r. 12/2005.

 

 


Referenti

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Tags: Ambiente