Assicurazioni sociali - Variazione del tasso di interesse per rateazioni e differimenti e dell'aliquota per sanzioni civili

Dal mese di marzo 2016 sono diminuiti il tasso di interesse per rateazioni e differimenti dei debiti contributivi e le sanzioni civili per il mancato o tardato pagamento dei contributi e dei premi.

Importante | Suggerimento n.140/24 del 25 marzo 2016


L’INPS ha reso noto, con circolare n. 49/2016, che il tasso di interesse per rateazioni e differimenti del pagamento dei contributi e/o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, già fissato nella misura del 6,05% (v. nostro Suggerimento n. 412/2014) è stato modificato come segue:

6,00% annuo a partire dal 16 marzo 2016.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 116 della legge n. 388/2000 in materia di violazione degli obblighi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dalla stessa data l’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili risulta modificata come segue:

5,50% annuo dal 16 marzo 2016 per inadempienze, sorte o accertate dal 1° ottobre 2000, consistenti:

  • nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di ammontare rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • nell’evasione contributiva o assicurativa spontaneamente denunciata entro l’anno, con pagamento del dovuto entro i 30 giorni successivi;
  • nel mancato o tardivo pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga nel termine fissato dagli Enti impositori.

Ricordiamo che il mancato pagamento dei contributi o dei premi accertato dagli Istituti ovvero denunciato dagli interessati oltre un anno dalla scadenza o entro l’anno, ma senza versamento nei 30 giorni successivi, comporta, a partire dal 1° ottobre 2000, l’applicazione della sanzione civile per evasione pari al 30% annuo.


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