Approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU

Pubblicato un nuovo modello di dichiarazione IMU, che sostituisce il precedente, che le imprese costruttrici potranno utilizzare ai fini dell’esenzione dall’imposta per i beni merce.

Suggerimento n. 222/27 del 2 maggio 2024


Con il D.M. 24 aprile 2024 del Ministero dell’economia e finanze è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU, corredato dalle relative istruzioni.

Come noto – e come altresì ribadito nelle Istruzioni – in linea generale la dichiarazione IMU deve essere presentata nelle seguenti ipotesi:

  • esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni d’imposta (ad es. immobili di interesse storico/artistico, o inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati);
  • mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta (ad es. immobile oggetto di locazione finanziaria, o area agricola divenuta edificabile).

Le imprese costruttrici – a decorrere dal 2022 – beneficiano di un regime di esenzione dall’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locati (cd. “beni merce” delle imprese edili).

L’esenzione IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in bilancio tra le “rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Al ricorrere delle condizioni previste, per beneficiare dell’esenzione le imprese operanti nel settore delle costruzioni hanno comunque l’onere di presentare la dichiarazione IMU, in tal modo attestando il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al regime di favore.

Per quanto riguarda le modalità pratiche di compilazione, nel nuovo Modello, ai fini dell’individuazione dell’immobile, nella casella 1 – “Caratteristiche” deve essere utilizzato il Codice n. 7 – “Beni merce”, e va poi barrata la casella n. 15 – “Esenzioni”.

In via ordinaria, la dichiarazione IMU deve essere presentata (in forma cartacea o in via telematica mediante i canali Fisconline/Entratel), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e vale anche per gli anni successivi, in assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell’IMU dovuta.

Ciò vale anche per i “beni merce” delle imprese edili: al fine di usufruire dell’esenzione dall’IMU per il 2023 andrà presentata la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2024.

Quindi, sulla base della disciplina complessivamente considerata, ai fini dell’esenzione IMU relativamente al 2023, entro il prossimo 30 giugno 2024 la dichiarazione IMU deve essere presentata per gli immobili che risultavano:

  • costruiti, con fine lavori nel corso del 2023, e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (o assegnazione) e non locati;
  • acquistati dall’impresa e ristrutturati, con fine lavori nel corso del 2023,
  • prima della loro vendita, e non locati. 

Referenti

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