NUOVO DECRETO PER LE VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI – MERCOLEDI' 22 GIUGNO P.V. INCONTRO TECNICO DI APPROFONDIMENTO PRESSO ASSIMPREDIL ANCE

L’incontro gratuito di mercoledì 22 giugno prossimo ha l'obiettivo di approfondire il decreto 11 aprile 2011, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sulle nuove modalità e tempistiche per i controlli sulle attrezzature soggette alle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

22/giu/2011 ore 09:30 - 13:00

Newsletter n. 24/44 del 31 maggio 2011


Sul S.O. n. 111 della G.U. n. 98 del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” (allegato alla versione telematica del presente Suggerimento).
Il decreto, previsto dal comma 11 dell’art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.(TU sicurezza), entrerà in vigore il prossimo 28 luglio per le parti di interesse delle imprese, definendo la procedura che il datore di lavoro deve seguire per richiedere l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’allegato VII del medesimo decreto, le modalità con cui vanno effettuate ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, oltre alle ASL ed all’INAIL (si ricorda che la legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la soppressione dell’ISPESL e l’attribuzione delle competenze all’INAIL). Ad oggi la materia è disciplinata dal Titolo III, Capo I (artt. 69-73) del TU sicurezza.
Precisiamo che il decreto fa espressamente salve le disposizioni previste dal D.M. n. 329/2004 sulle attrezzature a pressione.
 
Sul decreto in parola sono attesi chiarimenti da parte dei ministeri competenti, in quanto diversi aspetti in esso contenuti sono ancora di dubbia interpretazione: sarà cura dell’Associazione darne tempestiva notizia.
Nell’attesa si riportano di seguito i principali contenuti del nuovo provvedimento:
  • l’INAIL, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 71 del TU sicurezza, è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal datore di lavoro;
  • le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta avanzata dal datore di lavoro;
  • presso il Ministero del lavoro è istituito un elenco nazionale dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all’effettuazione delle verifiche periodiche;
  • il datore di lavoro che richiede la verifica (la prima all’INAIL, le successive all’ASL), deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il titolare della funzione (INAIL o ASL) si avvale laddove non sia in grado di effettuare la verifica stessa. La scelta del soggetto abilitato da parte del datore di lavoro andrà fatta consultando gli elenchi che saranno resi disponibili presso INAIL ed ASL, probabilmente su base regionale;
  • i soggetti abilitati, facendo domanda al Ministero del lavoro e dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall’Allegato I del D.M. 11 aprile 2011, sono iscritti negli elenchi messi a disposizione di INAIL, ASL e dei datori di lavoro;
  • decorsi i termini temporali (cioè in caso di non intervento da parte dell’INAIL, della ASL, o del soggetto abilitato già indicato dal datore di lavoro nella richiesta), il datore di lavoro può avvalersi di un altro soggetto abilitato, pubblico o privato, di cui all'elenco istituito presso il Ministero. In tal caso il datore di lavoro dovrà darne apposita comunicazione ad INAIL o ASL (a seconda che si tratti della prima verifica o delle successive);
  • le modalità di effettuazione delle verifiche (la prima e le successive) sono definite nell’allegato II del decreto in esame;
  • è prevista l’emanazione entro 180 giorni dal 28 luglio p.v., di un apposito decreto per stabilire le tariffe delle verifiche. Fino a tale data, si applicheranno le tariffe dei soggetti titolari della funzione.

Si riporta di seguito l’analisi degli allegati al decreto 11 aprile 2011, approfondendo esclusivamente i punti di novità per i datori di lavoro, rispetto alle attuali disposizioni normative.
 
Allegato I
Requisiti dei soggetti pubblici o privati.
 
Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.
 
Si approfondisce il punto 5 “Procedure amministrative”.
Il datore di lavoro che metterà in servizio, successivamente al 28 luglio p.v., un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del TU sicurezza, ne dà immediata comunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola dandone comunicazione al datore di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale sarà disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all’allegato VII del TU sicurezza, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL per l’assegnazione del numero di matricola.
 
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del TU sicurezza: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
 
Con la periodicità prevista dall’allegato VII e almeno trenta giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.
 
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
 
La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
 
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l’inserimento in banca dati.
 
Allegato III
Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti verificatori.
 
Allegato IV
Modulistica
 
Al fine di approfondire questi ed altri aspetti del decreto, legati anche alle attrezzature a pressione, Assimpredil Ance organizza un apposito incontro per mercoledì 22 giugno 2011 alle ore 9.30, presso la sede di Milano, via S. Maurilio 21.
L’incontro, la cui durata prevista è di circa 4 ore sarà a carattere seminariale con la previsione di un dibattito finale e vedrà la partecipazione di tecnici ed esperti dell'ASL Milano, in grado di approfondire gli adempimenti che le aziende devono tenere presenti in questa materia, focalizzando l'attenzione sugli aspetti tecnici e gestionali.
 
E’ possibile porre specifici quesiti sugli argomenti citati anticipandoli tramite l’allegata scheda di adesione.
Si invitano pertanto gli interessati a partecipare a restituire, debitamente compilata, la scheda allegata alla presente, inviandola alla signora Maria Mazzeo (tel. 0288129503, fax 0288129565,
e-mail m.mazzeo@assimpredilance.it).
 
Al termine dei lavori verrà inviato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento per coordinatore della sicurezza, RSPP/ASPP e RLS di impresa.
Ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il numero massimo di partecipanti ammesso è di 100 e pertanto saranno accettate le iscrizioni in base alla data di ricevimento dell'allegata scheda d'iscrizione.
 
In considerazione dell’importanza degli argomenti trattati si invitano le imprese ad aderire.


Allegati:
D.M. 11 aprile 2011

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