Decreto Sviluppo 2011 – Disposizioni fiscali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "decreto sviluppo".

06/giu/2011 ore 17:00 - 15:00

Suggerimento n. 156/22 del 30 maggio 2011


Il decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70 (G.U. del 13 maggio 2011 n. 110) recante "prime disposizioni urgenti per l’economia" introduce alcune misure fiscali di interesse per le imprese che si riportano di seguito.
 
36%
E’ abolito l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, prima dell’inizio dei lavori, il modello di comunicazione previsto dalla normativa, a pena di decadenza, al fine di usufruire dell’agevolazione fiscale del 36%.
 
L’obbligo di comunicazione è sostituito dall’indicazione nel modello Unico/2012 o nel 730/2012 dei dati catastali identificativi dell’immobile e di eventuali altri dati che saranno individuati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
Inoltre, è disposta l’eliminazione dell’obbligo per le imprese di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata nell’esecuzione degli interventi per consentire la detrazione in capo al contribuente.
 
Rivalutazione delle aree e dei terreni agricoli
Sono riaperti i termini per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili, posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° luglio 2011.
 
Per accedere alla rivalutazione è necessario entro il 30 giugno 2012

  • redigere una perizia giurata di stima;
  • versare un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% dell’intero valore delle aree rivalutato per i terreni e le partecipazioni qualificate ed al 2% per le partecipazioni non qualificate; il versamento entro tale data potrà essere effettuato in unica soluzione ovvero, in forma rateizzata, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

In caso di rivalutazione di partecipazioni e terreni già rivalutati in passato è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. I soggetti che non effettuano lo scomputo possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata.
 
Accertamenti esecutivi

Dal 1° luglio 2011 è disposta l’esecutività degli atti di accertamento decorsi 60 giorni dalla data di notifica.
Il c.d. "decreto sviluppo" prevede che in caso di richiesta da parte del contribuente della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, l’esecuzione forzata è sospesa fino all’emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione. La norma però prevede un limite al periodo di sospensione che non può in ogni caso durare più di 120 giorni dalla data di richiesta avanzata dal contribuente.
 
Informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione
I contribuenti non devono fornire informazioni che sono già in possesso del fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite dalle altre amministrazioni. Gli enti potranno pertanto stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche per acquisire dati che detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti.
 
Controlli in materia fiscale e contributiva
Le verifiche eseguite dalle diverse Amministrazioni (Guardia di Finanza, Agenzie fiscali, Monopoli di Stato, Inps e Ministero del Lavoro) dovranno avvenire in modo coordinato e unificato al fine di evitare che le imprese siano sottoposte a controlli multipli e dovranno essere operate con frequenza non inferiore a sei mesi.
E’ inoltre disposto che la Guardia di Finanza negli accessi presso le imprese dovrà operare per quanto possibile in borghese.
 
Assunzioni al Sud
E’ previsto un credito di imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, per un importo pari al50% dei costi salariali.
 
Comunicazione operazioni effettuate ai fini iva
E’ disposta l’esclusione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni effettuate a favore di soggetti non titolari di partita iva di importo superiore a 3.000 euro se il pagamento è eseguito con carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate.
 
Detrazioni per carichi di famiglia
E’ abolito l’obbligo per i dipendenti di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per carichi di famiglia. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione di dati.
 
Scheda carburante
E’ abolito l’obbligo di compilazione della scheda carburante quando il pagamento avviene esclusivamente con carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate.
 
Contabilità semplificata
E’ innalzato l’ammontare dei ricavi per l’ammissione al regime di contabilità semplificata. In particolare per le imprese di servizi il limite passa da euro 309.874,14 ad euro 400.000,00 mentre per le altre imprese da 516.456,90 ad euro 700.000,00.
 
Distruzione beni obsoleti
E’ innalzato da euro 5.164,57 ad euro 10.000,00 l’ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso un atto notorio, anziché mediante verbale redatto da pubblici funzionari, dalla Guardia di Finanza o dal notaio.
 
Fatture riepilogative
E’ innalzato da euro 154,94 ad euro 300,00 il limite dell’importo per poter riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.
 
Rateazione avvisi bonari
E’ disposta l’abrogazione dell’obbligo di dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per ottenere la rateazione delle somme di importo inferiore ad euro 2.000,00 che risultano dovute in seguito alla liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni.
 
E’ prevista inoltre la possibilità di personalizzare il piano di ammortamento del debito tributario attraverso la predisposizione di piani rateali ad importo decrescente nel rispetto del limite massimo di rate consentito dalla normativa vigente.
 
E’ altresì disposto che per poter beneficiare della rateazione, la garanzia fideiussoria o ipotecaria è richiesta solo se le rate successive alla prima sono complessivamente superiori ad euro 50.000,00.

Per illustrare i contenuti del D.L. 13 maggio 2011, n. 70
Assimpredil Ance ha organizzato un incontro dal titolo 
"Il decreto legge per lo sviluppo: quali opportunità per il mondo delle costruzioni?" 
che si terrà in Associazione,
via San  Maurilio 21, il prossimo
6 giugno alle ore 17.00

Allegato
Programma dell'incontro

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