Nuovo decreto BIM: le implicazioni in tema di appalti pubblici

È stato emesso il decreto che aggiorna la disciplina BIM negli appalti pubblici, modificando ed integrando il Decreto “Baratono” n. 560/2017.

Suggerimento n. 546/27 del 31 agosto 2021


Come già comunicato con il ns. Suggerimento n. 540/150 del 24 agosto 2021, lo scorso 3 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto n. 312/2021, riguardante il BIM, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Il decreto legge n. 77, noto come decreto Semplificazioni ha previsto che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici, sinteticamente denominati BIM.

A tal fine il Ministro ha stabilito le regole e le specifiche tecniche per l'utilizzo del BIM, con apposito provvedimento coordinato col decreto n. 560 del 2017.

Il provvedimento pubblicato individua i criteri premiali richiamati dal decreto Semplificazioni ed integra il precedente decreto con le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo del BIM, aggiornando la tempistica di obbligatorietà del BIM ed alcune definizioni e termini in base all’evoluzione che l’argomento ha avuto dal 2017 ad oggi.

Per quanto riguarda i punteggi premiali, è inserito l’articolo 7 bis che permette alle stazioni appaltanti di introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.

Per quanto riguarda la tempistica di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, l’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia di un milione di Euro, con le nuove scadenze che tengono conto delle diverse tipologie di opere ed interventi nonché della particolarità delle manutenzioni:

  • 1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
  • 1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
  • 1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

 


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