INPS - Congedi e permessi per emergenza sanitaria COVID-19 - Articoli 23 e 24 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) - Proroga al 3 maggio 2020 dei congedi e ulteriori chiarimenti sulla relativa disciplina

L’Istituto ha comunicato la proroga dei congedi “extra” previsti dal decreto legge n. 18/2020 ed ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione dei predetti congedi e dei permessi retribuiti aggiuntivi per l’assistenza ai figli con disabilità di cui al medesimo decreto legge.

Suggerimento n. 301/65 del 20 aprile 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 242 e n. 262/2020, per comunicare che l’INPS, con due recenti messaggi, ha diramato ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito ai congedi “extra” ed ai permessi aggiuntivi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”).

Nel rimandare, per eventuali approfondimenti, alle nostre precedenti comunicazioni sul tema ed ai messaggi INPS di cui sopra, sintetizziamo di seguito gli aspetti di maggior interesse per le imprese.

 

PROROGA AL 3 MAGGIO 2020 DEI CONGEDI “EXTRA”

L’INPS, con il messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, ha reso noto che, alla luce del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei giorni di congedo “extra” previsti dall’articolo 23 del D.L. n. 18/2020.

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO “EXTRA”

Come è noto, l’articolo 23 del D.L. n. 18/2020 ha previsto un congedo “straordinario” per la cura dei figli fino a 12 anni non compiuti (e senza limiti di età se i figli sono disabili) durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.

Inoltre, nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito all’interpretazione della norma anzidetta.

 - I 15 giorni sono complessivi per nucleo familiare e non per ogni figlio;
 - in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, l’INPS accoglierà quella presentata cronologicamente prima e respingerà le successive;
 - i lavoratori dipendenti aventi diritto che non abbiano fruito del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa utilizzando permessi o ferie, possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi, decorrenti dal 5 marzo 2020;
 - durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche le giornate di congedo “extra” possono essere alternate a giornate di lavoro o di assenza per altre tipologie di permesso o di congedo (ad esempio: ferie; congedo parentale ordinario; permessi ex lege 104/1992; ecc.);
 - viene specificato che per nucleo familiare devono intendersi i soggetti componenti la famiglia anagrafica, cioè quelli iscritti nello stesso stato di famiglia;
 - viene anche chiarito che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche se risultino in due stati di famiglia distinti.

 

Affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo;

 - per genitore non lavoratore deve intendersi quello che non abbia in essere alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e che non sia in “stato di disoccupazione”;
 - invece, per genitore in “stato di disoccupazione” deve intendersi quello che abbia rilasciato la DID (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego) e che soddisfi alternativamente uno dei seguenti requisiti:
   a) non svolga attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
   b) sia un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo non superi, rispettivamente, gli 8.145 euro o i 4.800 euro.

 

 

COMPATIBILITA’ DEL CONGEDO “EXTRA” CON ALTRI ISTITUTI DI LEGGE E CONTRATTUALI

 

Il congedo COVID-19 è incompatibile con:

 - la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo di maternità/paternità o del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
 - la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di riposi giornalieri (c.d. “riposi per allattamento” - articoli 39 e 40 del D.Lgs n. 151/2001) fruiti per lo stesso figlio;
 - la cessazione del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, da parte del richiedente o dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
 - la contemporanea (negli stessi giorni) sospensione dal lavoro a zero ore con intervento della CIGO o della CIGD da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

 

Viceversa, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l’altro genitore è ammesso alla fruizione del congedo COVID-19.

L’Istituto precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19.

 

Il congedo COVID-19 è compatibile con:

 - la malattia da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
 - il congedo di maternità/paternità di uno dei genitori appartenente al nucleo familiare, qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità;
 - la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore;
 - la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
 - la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
 - la contemporanea occupazione come lavoratore part-time o intermittente dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare ed il congedo è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale di quest’ultimo;
 - la percezione di una delle indennità previste dagli articoli 27 e 28 del D.L. n. 18/2020 per i professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare.

 

COMPATIBILITA’ DEI PERMESSI PER ASSISTERE I FIGLI DISABILI CON ALTRI ISTITUTI DI LEGGE

Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo “extra” COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso D.L. n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Inoltre, il lavoratore può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo “extra” COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

Da notare che il congedo “extra” COVID-19 può essere fruito anche nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso  figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Unico caso di incompatibilità è quello tra le 12 giornate ulteriori di permesso ai sensi dell’articolo 24 del D.L. n. 18/2020 (così come delle tre giornate di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992) e la sospensione dal lavoro a zero ore con intervento della CIG.

In caso di riduzione di orario di lavoro con intervento della CIG, i giorni aggiuntivi di permesso possono essere fruiti riproporzionando le 12 giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale. In base ad una prima interpretazione, sembrerebbe rientrare in quest’ultima ipotesi (riduzione di orario di lavoro) anche il ricorso alla CIG a zero ore ma solamente per una parte del mese.

 


Referenti

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