Diritto al lavoro dei disabili - Invio prospetto informativo

Entro il 31 gennaio 2020 le imprese soggette all’obbligo di assunzione di personale disabile devono trasmettere il prospetto informativo solamente in presenza di variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o di situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Suggerimento n. 36/7 del 21 gennaio 2020


Come noto, entro il termine perentorio fissato al 31 gennaio 2020 le imprese soggette all’obbligo di assunzione di personale disabile devono trasmettere il prospetto informativo qualora, al 31 dicembre dell’anno precedente, siano intervenute variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Ricordiamo che, per le imprese che occupino da 15 a 35 dipendenti computabili secondo la legge n. 68/1999, l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili insorge anche per il solo fatto di occupare già almeno 15 dipendenti computabili (v. nostro Suggerimento n. 140/2017).

Ne consegue che anche per i predetti datori di lavoro decorre l’obbligo di:

  - presentare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2020, anche qualora non abbiano effettuato una nuova assunzione nel 2019;
  - presentare agli uffici competenti, indipendentemente dal verificarsi di nuove assunzioni, la richiesta di assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2020 (2 marzo 2020) o dalla diversa data in cui si verifica la scopertura.

 

Ciò premesso, in merito all’obbligo dell’eventuale trasmissione del prospetto informativo ricordiamo che:

  - il prospetto deve essere inviato esclusivamente per via telematica (l’inoltro con mezzi diversi costituisce mancato adempimento);
  - per i datori di lavoro dell’edilizia, ai fini del computo della quota di riserva - e quindi dell'applicazione della normativa sull'obbligo di assunzione dei disabili -, dal totale dei dipendenti in forza vanno esclusi il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
  - in caso di mancato o ritardato invio del prospetto informativo è prevista la sanzione amministrativa pari ad euro 635,11, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo successivo al 31 gennaio 2020 (v. articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999).

 

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione, in caso di mancato adempimento è prevista l’applicazione di una sanzione pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68/1999 (euro 30,64 x 5 = euro 153,20), per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata stessa (articolo 15, comma 4, della legge n. 68/1999).

 

DIRITTO AL LAVORO DELLE CATEGORIE PROTETTE: CHIARIMENTI

Alla luce di alcuni recenti controlli segnalati dalle imprese e tenuto conto dei chiarimenti ricevuti per le vie brevi dagli uffici competenti, evidenziamo che il prospetto informativo è una dichiarazione obbligatoria anche per indicare la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette (v. articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999), da trasmettere in presenza di variazioni occupazionali rispetto all’ultimo prospetto presentato o di situazioni occupazionali tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della specifica quota di riserva.

Le principali categorie protette sono: orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della vigente normativa.

In favore di tali soggetti è attribuita una quota di riserva - pari a un punto percentuale - sul numero di dipendenti dei datori di lavoro che occupano più di cinquanta lavoratori.

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Per il computo della quota di riserva per l’assunzione delle categorie protette si applicano i criteri previsti dalla legge n. 68/1999 ad eccezione delle specifiche esenzioni previste per i datori di lavoro dell’edilizia in caso di assunzione dei disabili (esclusione del personale di cantiere e degli addetti al trasporto del settore).

In caso di mancato invio del prospetto informativo ovvero di mancato adempimento dell’obbligo di assunzione di un soggetto appartenente alle categorie protette, sono applicate le medesime sanzioni previste per i lavoratori disabili (v. supra).

Pertanto, i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzioni di personale appartenente alle categorie protette dovranno:

  - presentare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2020;
  - presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette entro 60 giorni dalla decorrenza dell’obbligo.

 

Qualora un datore di lavoro avesse già comunicato agli uffici competenti la richiesta di assunzione ma non fosse ancora avvenuto l’inserimento in organico dei soggetti tutelati per carenza di profili o rifiuto da parte dei soggetti avviati, lo stesso dovrà comunque reiterare periodicamente la richiesta di avviamento dando evidenza agli uffici competenti della scopertura aziendale.


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