Decreto “Ucraina-bis”: 320 milioni in più per le compensazioni, ma niente proroga-sospensione degli appalti

Nel decreto n. 21/2022 cd. “Ucraina-bis” non è stata recepita la misura annunciata dal Governo e fortemente richiesta dal sistema associativo per dare più tempo agli interventi colpiti dai rincari delle materie prime.

Suggerimento n. 215/21 del 25 marzo 2022


Il decreto n. 21/2022 cd. “Energia” o “Ucraina-bis”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo. Con tale provvedimento, il Governo, per far fronte alle conseguenze del caro-materiali, ha previsto un aumento del fondo per le sulle compensazioni.

L’incremento, di 320 milioni per il 2022, interviene sul fondo per la prosecuzione delle opere previsto dal decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) per oltre 200 milioni e sul fondo per la compensazione prezzi del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), con una dotazione aumentata di 120 milioni.

Inoltre, l’articolo 23 del decreto in commento, rubricato “Revisione prezzi” dispone, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la possibilità di anticipare fino al 50 per cento della quota richiesta dalle stazioni appaltanti, sulla base delle istanze presentate dalle imprese.

Si ribadisce che nel testo del provvedimento pubblicato in G.U. non compare la norma annunciata ufficialmente dal governo, nel comunicato diramato al termine del Consiglio dei ministri del 18 marzo u.s., sulla possibilità di prorogare i termini di esecuzione delle prestazioni o sospendere del tutto le attività degli appalti colpiti dagli eccezionali rincari delle materie prime, escludendo la responsabilità degli appaltatori.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.