Ascensori - Esercizio e Sicurezza - Nuovo decreto n° 23/2017

In merito agli ascensori ed ai componenti di sicurezza dei medesimi nonché per l'esercizio di detti impianti è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23 che, entrato in vigore il 16 marzo 2017, e recepisce la direttiva comunitaria 2014/33/UE.

Suggerimento n.194/53 del 4 aprile 2017


Informiamo le imprese che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 15-3-2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 : “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Il nuovo D.P.R. 23/2017 è entrato in vigore il 16 marzo 2017.

Il nuovo regolamento si applica agli ascensori  in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni  destinati  al trasporto:

a) di persone;

b) di persone e cose;

c) soltanto di cose,

se il  supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o  a  portata  di una persona all'interno del supporto del carico.  Il nuovo D.P.R. 23/2017 si applica anche ai componenti di sicurezza per ascensori (elencati nell'allegato III al Regolamento) prodotti nell’Unione europea o importati da altri Paesi e utilizzati negli ascensori sopra descritti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:  

a gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b gli ascensori da cantiere;
c gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine
e gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l i treni a cremagliera;
m le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Restano altresì esclusi gli ascensori finiti e installati antecedentemente al 1999 ancorché, nella prima versione del testo del D.P.R. in parola, era previsto l’obbligo di adeguamento dei medesimi.

Fra le novità più significative introdotte dal decreto n° 23/2017 segnaliamo quanto segue:

Sono previsti nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori.

Ad esempio, gli installatori dovranno valutare la conformità dell’ascensore ai requisiti di salute e di sicurezza (secondo l’Allegato I) e conservare tutta la documentazione tecnica.

I fabbricanti dovranno garantire che i componenti di sicurezza siano conformi e, nel caso di difformità, devono prevedere il suo ritiro.

Gli importatori dovranno verificare, prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità.

Requisiti di sicurezza

Nell’Allegato I al D.P.R 23/2017 sono elencati tutti i requisiti che gli ascensori devono soddisfare. Ad esempio il Regolamento prescrive che “se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro”.

Inoltre “gli elementi di sospensione e di sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione”.

Per questo, “in caso d’interruzione dell'alimentazione di energia o di guasto dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati ad impedire la caduta libera della cabina o suoi movimenti incontrollati”.

Infine “devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina e devono essere muniti di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento”.

E’ prevista la dichiarazione di conformità e la marcatura CE.

E’ stata conferma la competenza alle Prefetture per il rilascio delle abilitazioni ai tecnici manutentori (a seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi a un’apposita commissione esaminatrice).

E’ previsto l’obbligo a carico dei professionisti di redigere i piani di manutenzione ad hoc in funzione delle caratteristiche dei singoli impianti (adempimento previsto dalla nuova versione dell’art. 15 del DPR 162/99).

Allegati


Referenti

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Tags: Ascensori