Albo Gestori Ambientali – Nuovi Requisiti per le categorie Albo 4 e 5

L’Albo Gestori Ambientali ha fissato nuovi requisiti di dotazione minima (veicoli e personale) e di capacità finanziaria per esercitare l’attività professionale di trasporto rifiuti nella categoria 4 (trasporto di rifiuti non pericolosi) e/o categoria 5 (trasporto di rifiuti pericolosi).

Suggerimento n.560/153 del 21 dicembre 2016


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 155/2016 per informare le imprese associate che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con la delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (vedi allegato), ha fissato i nuovi requisiti di dotazione minima (veicoli e personale) e di capacità finanziaria per esercitare l’attività professionale di trasporto rifiuti, di cui all’obbligatoria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 4 (trasporto di rifiuti non pericolosi) e/o categoria 5 (trasporto di rifiuti pericolosi).

Le nuove norme entreranno in vigore il 1° febbraio 2017.

La delibera chiarisce che rimangono valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza le iscrizioni perfezionate prima di tale data. In modo analogo, anche le domande di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali presentate entro il 31 gennaio 2017 saranno istruite e deliberate in base alle disposizioni previgenti.

Di seguito sono riportati i nuovi criteri previsti per la categoria 4 (trasporto professionale di rifiuti non pericolosi) e/o la categoria 5 (trasporto professionale di rifiuti pericolosi):

 

Dotazioni minime di veicoli e personale per l’iscrizione in categoria:

 4 (trasporto rifiuti non pericolosi) oppure 5 (trasporto rifiuti pericolosi)

 

Quantità annua trasportata

Classe F

< 3.000 t/a

Classe E

≥ 3.000 t/a

< 6.000 t/a

Classe D

≥ 6.000 t/a

< 15.000 t/a

Classe C

≥ 15.000t/a

< 60.000 t/a

Classe B

≥ 60.000t/a

< 200.000 t/a

Classe A

≥ 200.000t/a

 

Portata utile complessiva dei veicoli

(in tonnellate)

 

1 t

 

2 t

 

8 t

 

30 t

 

100 t

 

160 t

Personale addetto

1

1

1

3

9

16

 

 

Dotazioni minime di veicoli e personale per l’iscrizione

in entrambe le categorie 4 e 5, con la stessa classe

Quantità annua trasportata

Classe F

< 3.000t/a

Classe E

≥ 3.000 t/a

< 6.000 t/a

Classe D

≥ 6.000 t/a

< 15.000 t/a

Classe C

≥ 15.000t/a

< 60.000 t/a

Classe B

≥ 60.000t/a

< 200.000 t/a

Classe A

≥ 200.000t/a

 

Portata utile complessiva dei veicoli

(in tonnellate)

 

1,8 t

 

3,5 t

 

12 t

 

45 t

 

150 t

 

240 t

Personale addetto

1

1

2

5

14

24

 

 

 

Nel caso di iscrizione nelle due categorie 4 e 5, ma con classi differenti, viene richiesta la dimostrazione delle dotazioni minime previste per ciascuna categoria e relativa classe.

Per completezza di informazione, si precisa che nella citata Delibera CN Albo n. 5/2016 sono stati individuati anche i nuovi requisiti per la categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali relativa alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani ed assimilati.

Le imprese edili che trasportano con propri autocarri rifiuti speciali non pericolosi sono obbligate a iscriversi alla categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e a emettere, per singolo viaggio, il FIR (Formulario identificativo Rifiuto).

Le imprese che eseguono bonifiche di suoli/aree contaminate oppure bonifiche di coperture in cemento-amianto devono iscriversi rispettivamente alla categoria 9 e alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali nonché alla categoria 5 qualora scelgano di trasportare i rifiuti pericolosi in regime di trasporto in conto proprio.


Referenti

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Tags: Rifiuti